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Sogeco Ambiente prevale su Arera nel giudizio sul silenzio-inadempimento


Pubblicato il: 1/12/2026

Gli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto hanno assistito Sogeco Ambiente Aro Le/2 Scarl. L’avvocato Marco Lancieri ha rappresentato Ager-Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10314/2025 (n. RG 08953/2025), pubblicata il 29 dicembre 2025, ha deciso il ricorso in appello promosso da Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente contro Sogeco Ambiente Aro Le/2 Scarl e Ager-Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in relazione al silenzio serbato da Arera sulla procedura di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei Piani Economico-Finanziari (PEF) dei comuni di Melendugno e San Donato di Lecce.

La vicenda sottoposta all’attenzione del giudice amministrativo trae origine dai provvedimenti (determine Ager n. 347 del 25 giugno 2024 e n. 299 del 20 giugno 2024) con i quali è stato validato l’aggiornamento dei PEF per i due comuni e trasmesso all’Autorità. Sogeco Ambiente, gestore del servizio di igiene urbana, aveva contestato il mancato riscontro di Arera, ottenendo dal TAR Lombardia, con sentenza n. 3341/2025, il riconoscimento dell’illegittimità del silenzio, l’obbligo per Arera di provvedere entro 90 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

Arera aveva proposto appello, sostenendo principalmente che la sopravvenienza della deliberazione 409/2025/R/rif e del riesame dei PEF avrebbero reso improcedibile il ricorso originario. Sogeco Ambiente, affiancata nel giudizio dagli avvocati Quinto, aveva nel frattempo depositato nuove determine confermative da parte di Ager, mentre la stessa Ager, attraverso il proprio legale, aveva insistito per l’accoglimento dell’appello di Arera. La causa è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio il 16 dicembre 2025.

Il Consiglio di Stato, nel ripercorrere i passaggi procedurali e normativi, ha respinto ogni eccezione di improcedibilità avanzata da Arera. La sentenza ha ribadito che la sopravvenuta adozione di nuovi atti endoprocedimentali da parte dell’ente territoriale non incide sull’interesse attuale dell’Autorità all’ottenimento di una pronuncia sulla legittimità del silenzio-inadempimento. Il giudicato formatosi sui capi della sentenza del TAR ha così sancito che il procedimento doveva concludersi entro 30 giorni, richiamando direttamente la disciplina generale di cui all’art. 2 della Legge 241/1990 in assenza di un termine specifico di settore.

Elemento determinante della decisione è stato il riconoscimento della funzione non meramente formale ma attiva dell’approvazione del PEF da parte di Arera, che richiede un provvedimento espresso. La deliberazione n. 409/2025/R/RIF è stata qualificata come atto endoprocedimentale e non come provvedimento conclusivo, così come le successive comunicazioni e determine di riesame. Né la sospensione del procedimento, né la comunicazione dell’avvio di attività istruttorie da parte di Ager hanno potuto interrompere o prorogare il termine di legge, secondo il Collegio.

Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la sentenza di primo grado, imponendo ad Arera l’obbligo di concludere il procedimento di approvazione entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza amministrativa e in caso contrario la nomina del Commissario ad acta. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, in considerazione della particolare novità interpretativa della controversia.