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Gial ottiene conferma sull’obbligo di provvedere nei confronti di Arera


Pubblicato il: 1/12/2026

Gli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto hanno rappresentato Gial S.r.l. L’avvocato Marco Lancieri ha assistito Ager – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.

Il Consiglio di Stato (Sezione Seconda), con la sentenza pubblicata il 29 dicembre 2025 (n. 10318/2025), si è pronunciato sul ricorso n. 8957/2025 presentato da Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Le parti coinvolte erano, oltre ad Arera, Gial S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana per i Comuni di Salve, Taviano, Tiggiano e Tricase, e Ager – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.

La controversia prendeva avvio dal silenzio tenuto da Arera nei procedimenti di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei piani economico-finanziari (PEF) relativi ai suddetti Comuni, validati da Ager e trasmessi all’Autorità con determine adottate e comunicate nel giugno 2024. A fronte dell’inerzia, Gial S.r.l., in qualità di gestore, aveva adito il TAR Lombardia ottenendo, con la sentenza n. 3109/2025, il riconoscimento dell’illegittimità del silenzio e l’obbligo per Arera di adottare un provvedimento espresso di conclusione del procedimento in 90 giorni, con possibilità di nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.

Successivamente, Arera aveva interposto appello sostenendo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche in ragione di nuove delibere e della trasmissione, da parte di Ager, di ulteriori atti e supplementi istruttori. Nel frattempo, Ager aveva proceduto al riesame e alla conferma delle proprie determinazioni tariffarie.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la mera adozione di nuovi provvedimenti di validazione e le comunicazioni sugli approfondimenti istruttori non fanno venir meno né l'interesse all’azione di Gial S.r.l. né l'obbligo di Arera di concludere il procedimento. Il giudizio si è quindi concentrato esclusivamente sull’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, sul quale, non essendoci state specifiche censure sugli altri capi della sentenza di primo grado, si è formato il giudicato.

Gli elementi giuridici centrali della decisione sono stati l'applicazione della Legge n. 241/1990 (termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi), la natura non definitiva delle delibere ARERA poste a fondamento dell’appello e la caratterizzazione della "presa d’atto" come fase interna e non conclusiva del procedimento, a cui deve necessariamente seguire un provvedimento espresso. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Arera, confermando la decisione del TAR Lombardia.

Viene dunque ribadito l’obbligo per Arera di adottare, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, un provvedimento conclusivo sui PEF trasmessi da Ager. In caso di mancata ottemperanza, resta valida la nomina di un Commissario ad acta. Le spese del grado di giudizio sono state compensate tra le parti. La pronuncia rafforza il principio della doverosa conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini stabiliti dalla legge.