Teknoservice ottiene conferma sull’obbligo di conclusione del procedimento Arera
Pubblicato il: 1/12/2026
L’avvocato Luigi Gili ha rappresentato Teknoservice S.r.l. L’avvocato Marco Lancieri ha affiancato Ager - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti nell’intervento ad adiuvandum.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato con la sentenza n. 10320/2025 sul ricorso in appello (RG 8961/2025) proposto da Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente contro Teknoservice S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana nel comune di Altamura, relativa al procedimento per l’approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del PEF (Piano Economico Finanziario). A intervenire in giudizio, ad adiuvandum, vi è stata anche Ager – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.
La controversia trae origine dal silenzio serbato da Arera sull’approvazione dell’aggiornamento del PEF validato da Ager Puglia, trasmesso all’autorità il 11 giugno 2024. Teknoservice ha contestato il mancato provvedimento finale dell’Autorità, nonostante l’obbligo di legge, ottenendo dal TAR Lombardia (sentenza n. 3485/2025) la dichiarazione d’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’ordine ad Arera di provvedere entro 90 giorni, pena la nomina di un Commissario ad acta.
In primo grado, il TAR aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa di Teknoservice, statuendo che, in assenza di termini specifici nelle delibere di settore, si applicasse il termine ordinario di 30 giorni della legge n. 241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo. La sospensione per richiesta di chiarimenti non è risultata sufficiente a interrompere il termine, che risultava comunque ampiamente decorso.
Arera ha proposto appello sostenendo l’improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse alla luce di nuovi provvedimenti e del supplemento istruttorio disposto con la delibera Arera 409/2025/R/RIF, oltre che di ulteriori comunicazioni e validazioni da parte di Ager. In via subordinata, l’Autorità eccepiva che il riesame disposto da Ager comportasse l’estinzione dell’interesse all’azione. Il Consiglio di Stato ha concentrato la propria attenzione su due questioni giuridiche decisive: la natura non conclusiva degli atti adottati da Arera nell’iter istruttorio e l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro termini certi anche in presenza di integrazioni e supplementi istruttori.
Il Collegio ha chiarito che solo un provvedimento espresso di approvazione può ritenersi idoneo a soddisfare l’interesse procedimentale vantato da Teknoservice e che le nuove validazioni e note di supplemento istruttorio non esonerano l’ente dall’onere di provvedere.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Arera, confermando quanto deciso dal TAR: persiste l’obbligo dell’Autorità di concludere il procedimento relativo all’approvazione del PEF entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina del Commissario ad acta in caso di inadempienza. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in considerazione della novità e complessità della materia. La pronuncia cristallizza la centralità del principio di certezza dell’azione amministrativa e sancisce che la conclusione espressa del procedimento resta un obbligo indefettibile dell’autorità regolatoria.

