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Terna ottiene la conferma della quantificazione da parte di Arera su sbilanciamenti elettrici


Pubblicato il: 1/12/2026

Gli avvocati Marcello Clarich e Bernardo Giorgio Mattarella hanno assistito Free Luce&Gas S.p.A.; gli avvocati Daniela Carria, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Mario Percuoco hanno rappresentato Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10324 del 2025 (RG 6936/2025), ha respinto l’appello presentato da Free Luce&Gas S.p.A. avverso la sentenza n. 2471/2025 del TAR Lombardia, confermando la delibera Arera n. 632/2022/E/EEL riguardante la quantificazione degli importi dovuti per strategie di programmazione non diligenti nel servizio di dispacciamento elettrico, determinati nella somma complessiva di euro 681.247,95 in favore di Terna S.p.A.. La controversia trae origine dalla delibera Arera adottata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5835/2020, la quale aveva annullato un precedente provvedimento prescrittivo nei confronti di Free Luce&Gas rimettendo però ad Arera il compito di ridefinire gli oneri collegati agli sbilanciamenti del trader elettrico. La società aveva quindi impugnato la nuova delibera Arera, eccependo tra l’altro difetto di istruttoria e motivazione, nonché vizi relativi alla metodologia di determinazione degli importi, per poi vedersi respingere il ricorso sia dal TAR che, successivamente, dal Consiglio di Stato.

Alla base del contenzioso vi erano i provvedimenti sanzionatori di Arera legati a condotte di programmazione considerate non diligenti dalla società energetica, per le quali la stessa Autorità aveva mantenuto il meccanismo di quantificazione già previsto, pur rivedendo i criteri di valorizzazione delle poste economiche in base ai rilievi della precedente giurisprudenza amministrativa. Il TAR Lombardia aveva già rigettato il ricorso di Free Luce&Gas, richiamando precedenti analoghi e ravvisando la legittimità della posizione dell’Autorità.

L’appello avverso questa decisione si fondava essenzialmente su un unico motivo, relativo all’omessa valutazione dei motivi di ricorso e al mancato approfondimento del meccanismo adottato da Arera, considerato poco trasparente e irragionevole, oltre che fonte di pregiudizio per l’operatore. Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi, ha richiamato la giurisprudenza anteriore, confermando la correttezza dell’utilizzo della metodologia semplificata da parte di Arera per la quantificazione degli importi. Elementi quali la valorizzazione a prezzi zonali, l’utilizzo del “segno reale” per l’effettivo stato del sistema, e la valutazione ex post (“ora per allora”) dello sbilanciamento sono stati decisivi: il Collegio ha ritenuto che questi strumenti garantissero un approccio oggettivo e favorevole agli operatori rispetto alle regole allora vigenti.

Il Collegio ha quindi respinto l’appello e l’istanza istruttoria della società, ritenendo infondati i motivi proposti, ribadendo la legittimità delle scelte tecniche e regolatorie di Arera e di Terna e la correttezza della quantificazione degli importi. Sotto il profilo economico e giuridico, la sentenza comporta per Free Luce&Gas S.p.A. la conferma dell’obbligo di versare a Terna la somma quantificata di euro 681.247,95. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia.