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GSE ottiene la conferma della decadenza degli incentivi per l’impianto fotovoltaico QCII Basilicata I


Pubblicato il: 1/13/2026

Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.; l'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato QCII Basilicata I S.r.l. in liquidazione e QCII Basilicata S.r.l. in liquidazione.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10332 del 29 dicembre 2025 (ricorso n. 3435/2025), ha deciso un articolato contenzioso tra il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) e le società QCII Basilicata I S.r.l. in liquidazione e QCII Basilicata S.r.l. in liquidazione. L’oggetto del giudizio concerneva la decadenza dal diritto a percepire tariffe incentivanti relative a un impianto fotovoltaico sito in Pisticci (MT) e riconosciute in origine nell’ambito del cosiddetto “Secondo Conto Energia” ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007.

Era stata impugnata la sentenza del TAR Lazio n. 20820 del 2024, che aveva in parte accolto le domande delle società e annullato il diniego GSE al riesame della posizione. La vicenda prende origine dal provvedimento GSE del 19 novembre 2019 che aveva disposto la decadenza dell’impianto n. 96229 dagli incentivi pubblici, ritenendo che QCII Basilicata I S.r.l. non fosse in possesso di un titolo autorizzativo valido ed efficace per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, elemento qualificato come violazione rilevante ai fini della decadenza. Successivamente, la società aveva presentato istanza di riesame alla luce dell’entrata in vigore delle nuove regole ex d.l. 76/2020, istanza respinta dal GSE il 5 marzo 2021.

Il ricorso contro i provvedimenti veniva incardinato dinanzi al TAR Lazio, che respingeva il ricorso principale ma accoglieva le censure sulle motivazioni rese dal GSE in sede di riesame, imponendo a quest’ultimo una nuova valutazione.

La decisione TAR era stata impugnata sia dal GSE tramite appello principale, per la parte in cui lo obbligava a riesaminare l’istanza di QCII Basilicata, sia dalle società tramite appello incidentale, che contestavano il rigetto del ricorso avverso la decadenza dagli incentivi. Le società contestavano tra l’altro l'indebita ingerenza del GSE rispetto alle competenze regionali, la presunta insussistenza di una violazione rilevante e la mancata considerazione dell’affidamento maturato nella lunga vigenza dei rapporti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate sia le eccezioni di inammissibilità dell’appello principale del GSE, sia le censure delle società sulla contestata legittimazione a sindacare il potere regionale da parte dell’ente gestore. Il Collegio ha ribadito che il riconoscimento degli incentivi presuppone una perfetta corrispondenza tra il soggetto titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e il soggetto richiedente il beneficio (“principio di allineamento”), su cui si fonda la verifica della legittimità rispetto alle disposizioni di legge e di regolamento; ulteriore difformità tra soggetto responsabile ai fini degli incentivi e titolare del titolo autorizzativo, come rilevato nel caso di specie, è dunque sufficiente a giustificare la decadenza automatica dal regime di agevolazione. Gli elementi decisivi per la decisione della Sezione sono stati il riscontro di un “disallineamento” soggettivo non superato da comunicazioni o atti privatistici, la mancanza di voltura formale dell’autorizzazione unica all’effettivo richiedente e la qualificazione normativa di tale violazione come rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi secondo quanto previsto dall’Allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014.

Il Consiglio ha inoltre escluso qualsiasi affidamento tutelabile in capo al privato sulla spettanza del contributo sino all’esito del controllo finale compiuto dal GSE, considerando la natura di procedura amministrativa articolata e la responsabilità in capo all’operatore di produrre documentazione completa e veritiera.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale del GSE, riformando la sentenza del TAR Lazio nella parte favorevole alla società e rigettando i secondi motivi aggiunti del ricorso originario. È stato inoltre respinto integralmente l’appello incidentale delle società. Sul piano economico, la pronuncia conferma la perdita definitiva del diritto a percepire gli incentivi e, sul piano giuridico, rafforza la regola del necessario allineamento tra soggetto richiedente benefici e titolare delle autorizzazioni, ai fini dell’accesso ai regimi pubblici di sostegno per impianti di produzione energetica. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.