Il GSE ottiene la conferma della decadenza degli incentivi per l’impianto fotovoltaico di Tuscia Energie Rinnovabili
Pubblicato il: 1/13/2026
Gli avvocati Antonio Pugliese, Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici GSE spa. L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Tuscia Energie Rinnovabili srl.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10335/2025 (n. 2002/2025 R.G.), pubblicata il 29 dicembre 2025, ha deciso sul ricorso in appello promosso da Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa contro Tuscia Energie Rinnovabili srl, riguardante la decadenza dagli incentivi del cosiddetto "Quarto Conto Energia" per un impianto fotovoltaico situato nel Comune di Celleno (VT).
Il procedimento trae origine da quanto disposto dal GSE con provvedimento del 24 febbraio 2022 e dalla sentenza di primo grado del TAR Lazio n. 772/2025, sfavorevole al Gestore. La vicenda prende le mosse dall'entrata in esercizio nel 2013 di un impianto fotovoltaico trasferito da proprietà privata a Tuscia Energie Rinnovabili srl mediante un articolato processo di cessione aziendale e successiva donazione dei terreni al Comune di Senerchia (AV), che poi li ha concessi in diritto di superficie a Tuscia.
Il GSE, all’esito di un procedimento avviato nel 2018, con sopralluogo e richieste di chiarimenti, ha accertato una violazione rilevante: la mancata sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per accedere o mantenere il beneficio incentivante previsto dalla normativa di settore, a motivo della particolarità del trasferimento dell’area e della sua titolarità extra-territoriale da parte di un’amministrazione pubblica.
In particolare, si è contestato che il Comune di Senerchia, titolare dell’area grazie a una donazione localizzata in un altro territorio comunale, non fosse legittimato a far beneficiare il privato del regime incentivante riservato alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c) del D.M. 5 luglio 2012. Tuscia Energie Rinnovabili aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti di decadenza e richiesta di restituzione degli incentivi con numerosi motivi, principalmente incentrati sulla legittimità della procedura e sulla correttezza della qualificazione dell’area e della tempistica dell’intervento del GSE.
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso ritenendo tardivo il provvedimento di decadenza. Nel successivo grado d’appello, il Consiglio di Stato ha invece accolto le ragioni del GSE, evidenziando che la violazione accertata rientra tra quelle che giustificano la decadenza e che, in tal caso, i termini generali e le regole dell’autotutela non si applicano. Riprendendo la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del 2020, il Collegio sottolinea che la norma invocata dalla società è di stretta interpretazione e non può essere usata, tramite uno schema puramente civilistico di passaggio di proprietà, per consentire l’accesso a benefici speciali destinati a immobili funzionalmente pubblici e ricadenti nei confini territoriali dell’ente pubblico.
Il Consiglio di Stato chiarisce che il potere esercitato dal GSE si inquadra in una potestà di decadenza, con natura vincolata e accertativa, frutto di un controllo doveroso sul perdurare dei requisiti per il godimento degli incentivi. Si esclude inoltre ogni tutela circa il legittimo affidamento lamentato dalla società, poiché il rapporto incentivante è per sua natura sottoposto a revisione e verifica rispetto a violazioni rilevanti che emergano a procedimento concluso.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado e respinto il ricorso originario di Tuscia Energie Rinnovabili, confermando la decadenza dagli incentivi con tutte le conseguenze economiche (restituzione delle somme indebitamente percepite) e giuridiche (perdita del beneficio e del titolo convenzionale) previste per tale fattispecie. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la particolarità e complessità della controversia.

