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Erg Wind Energy ottiene il via libera al repowering eolico in Sardegna


Pubblicato il: 1/13/2026

Gli avvocati Carlo Comandè ed Enzo Puccio hanno assistito Erg Wind Energy S.r.l. Gli avvocati Mattia Pani, Floriana Isola e Giovanni Parisi hanno rappresentato la Regione Sardegna.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 10347/2025 (RG n. 912/2025), si è pronunciato sul complesso contenzioso tra la Regione autonoma della Sardegna e la società Erg Wind Energy S.r.l., relativo al procedimento autorizzatorio per il repowering dell’impianto eolico "Nulvi Ploaghe" situato nei Comuni di Nulvi, Ploaghe ed Osilo e destinato a portare la potenza da 43,35 MW a 121,5 MW.

Il ricorso in appello aveva ad oggetto la sentenza del TAR Sardegna n. 847/2024, favorevole all’impresa privata, e la successiva ulteriore sospensione procedurale disposta dalla Regione. La vicenda si inserisce nella cornice dei procedimenti volti a favorire la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Erg Wind Energy, ottenuta la valutazione di impatto ambientale nazionale (VIA) nel 2022, aveva richiesto l’autorizzazione unica regionale nel luglio dello stesso anno, chiedendo contestualmente la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo all’esproprio delle aree necessarie all’intervento di ammodernamento. Dopo una prima sospensione legata ad un ricorso vittorioso della Regione sulla validità del decreto VIA poi annullato in appello, l’azienda ha chiesto il riavvio della procedura nell’aprile 2024. Nel mentre, una nuova normativa regionale aveva introdotto misure di blocco sugli impianti, ma la relativa legge è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Consulta.

Il TAR aveva accolto il ricorso dell’azienda, riconoscendo il formarsi del silenzio assenso sull’autorizzazione unica, poiché, ai sensi della disciplina nazionale (art. 7 d.l. 50/2022), il termine di sessanta giorni era infruttuosamente decorso senza provvedimento espresso e la nuova legge regionale non poteva retroagire su una fattispecie già perfezionata.

La Regione Sardegna aveva impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, ribadendo l’assenza del requisito della disponibilità delle aree – anche demaniali – e l’applicabilità della legge regionale di blocco. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure dell’amministrazione. In punto di diritto, la Sezione ha valorizzato la netta distinzione operata dall’art. 12, comma 4 bis, del d.lgs. 387/2003 tra impianti soggetti all’obbligo della previa disponibilità dei suoli (principalmente biomasse e fotovoltaico) e gli altri impianti, tra cui proprio quelli eolici per i quali è sufficiente la richiesta della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio. Per le aree demaniali, inoltre, la concessione di passaggio può essere rilasciata successivamente e non costituisce requisito per la formazione del titolo.

La disciplina nazionale, che introduce il silenzio assenso, è prevalente su eventuali disposizioni di dettaglio o dilatorie regionali. La decisione respinge l’appello della Regione Sardegna, riconoscendo così la formazione del titolo autorizzativo in capo ad Erg Wind Energy per silenzio assenso e consolidando l’autorizzazione già rilasciata in via amministrativa con riserva dell’esito del presente giudizio.

Dal punto di vista economico e giuridico, la pronuncia comporta la definitiva legittimazione dell’investimento industriale e sancisce l’obbligo della Regione di rifondere le spese di lite, quantificandole in 5.000 euro oltre accessori. Viene così confermato il modello procedurale semplificato e favorito per i grandi impianti eolici, in conformità agli obiettivi delle normative nazionali sulle fonti rinnovabili.