Gara carburanti Guardia di Finanza: Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione al RTI Rossetti
Pubblicato il: 1/8/2026
Gli avvocati Alessandro Botto e Giacomo Testa hanno assistito Rosslyn Company S.p.A.; gli avvocati Paolo Di Stefano e Carmelo Restivo hanno rappresentato Palermo Fuels S.r.l.; gli avvocati Giorgio Altieri e Luca Spaziani, insieme all’associate Chiara Castello e al trainee Vincenzo Ficco, hanno assistito Rossetti S.p.A., Saccne Petroli S.p.A. e Nobile Oil Group S.p.A.
Le sentenze n. 10434/2025 (30 dicembre 2025, RG 7570/2025) e n. 57/2026 (5 gennaio 2026, RG 7815/2025) della Quinta Sezione del Consiglio di Stato hanno definitivamente confermato la piena legittimità dell’aggiudicazione del Lotto 1 della gara indetta dal Centro Navale della Guardia di Finanza per la fornitura triennale di carburanti destinati alle unità navali del Corpo. Gli appelli proposti rispettivamente da Rosslyn Company s.p.a. e da Palermo Fuels s.r.l., seconda e terza classificate, sono stati integralmente respinti, con conferma delle decisioni del TAR Lazio – Latina.
La vicenda riguardava una procedura di gara aperta, pubblicata il 18 giugno 2024 e articolata in tre lotti, avente ad oggetto la stipula di un accordo quadro per il triennio 2024‑2026. Per il Lotto 1, del valore di oltre 23 milioni di euro, avevano presentato offerta il RTI Rossetti, Palermo Fuels e Rosslyn Company. L’aggiudicazione era stata disposta in favore del RTI Rossetti sulla base del criterio del minor incremento numerico euro/litro rispetto al valore Platts.
Le appellanti avevano contestato, da prospettive diverse, l’ammissione e l’aggiudicazione del RTI Rossetti, sollevando questioni relative alla mancata indicazione delle quote di esecuzione, alla presunta sproporzione tra quota di esecuzione e quota di qualificazione della mandataria, alla carenza di requisiti tecnico‑professionali delle mandanti, nonché alla pretesa irregolarità dell’offerta economica. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ricostruito in modo sistematico la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, chiarendo la portata dell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023.
I giudici hanno ribadito che, negli appalti di servizi e forniture, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o di esecuzione, principio che resta confinato al settore dei lavori pubblici in virtù del rinvio all’allegato II.12. La regola generale resta quella del possesso cumulativo dei requisiti da parte del raggruppamento nel suo complesso, salvo diversa previsione della lex specialis. Tale interpretazione, già affermata nella sentenza n. 9599/2025, è stata valorizzata anche dai legali del RTI, che hanno sottolineato come le decisioni assumano particolare rilievo interpretativo per la corretta applicazione del nuovo Codice.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che l’art. 68, comma 11, non impone che ciascuna impresa del raggruppamento sia in possesso di tutte le certificazioni richieste dal bando, essendo sufficiente che il RTI, quale soggetto unitario, ne sia complessivamente dotato. Tale principio è stato ritenuto pienamente coerente con la ratio del Codice e con la giurisprudenza europea, che valorizza la massima partecipazione alle gare e la flessibilità organizzativa dei raggruppamenti.
Quanto all’omessa indicazione delle quote di esecuzione da parte delle mandanti, il Collegio ha escluso che ciò integrasse una causa di esclusione, rilevando che la ripartizione era desumibile dalla natura orizzontale del raggruppamento e comunque confermata dall’atto costitutivo del 27 gennaio 2025. È stato inoltre ribadito che il disciplinare non prevedeva alcuna sanzione espulsiva per tale omissione e che l’art. 10, comma 2, del Codice vieta l’eterointegrazione in malam partem della lex specialis.
Di particolare rilievo è anche la parte delle decisioni dedicata al soccorso istruttorio. I giudici hanno affermato che, in presenza di un’indicazione formalmente ambigua ma non radicalmente incerta, la stazione appaltante può legittimamente richiedere chiarimenti senza violare il principio di immodificabilità dell’offerta. Nel caso concreto, l’indicazione “020” contenuta nell’offerta economica del RTI è stata correttamente interpretata come “0,20”, essendo illogica qualsiasi altra lettura. I chiarimenti forniti dal raggruppamento sono stati ritenuti coerenti con il contesto complessivo dell’offerta e non idonei a modificarne il contenuto sostanziale.
Le sentenze hanno infine confermato la correttezza della verifica dei requisiti svolta dalla stazione appaltante, escludendo che vi fossero carenze nella documentazione prodotta dalle imprese del RTI. Gli appelli incidentali sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le spese sono state compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
Le decisioni consolidano un orientamento giurisprudenziale favorevole alla partecipazione aggregata alle gare pubbliche nei settori delle forniture e dei servizi, valorizzando l’autonomia regolatoria delle stazioni appaltanti e l’uso corretto degli strumenti procedimentali a tutela della concorrenza e della certezza delle offerte.
Per il RTI Rossetti, difeso da Tonucci & Partners, si tratta di una conferma piena e definitiva della legittimità dell’aggiudicazione e della solidità della propria impostazione difensiva.

