Comune di Solesino legittima la valorizzazione immobiliare contro Inwit
Pubblicato il: 1/8/2026
Gli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica hanno assistito Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.: gli avvocati Giovanni Ferasin e Chiara Rossato hanno rappresentato il Comune di Solesino. Gli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati hanno assistito Cellnex Italia S.p.A.
Con la sentenza n. 2457, pubblicata il 22 dicembre 2025, il TAR Veneto ha respinto il ricorso presentato da Inwit, confermando la legittimità dell’operato del Comune, che nel 2021 aveva bandito una gara per la concessione del diritto di superficie per 29 anni su un’area comunale già destinata all’installazione di impianti di telecomunicazione.
La procedura, finalizzata alla valorizzazione economica del bene pubblico, si era conclusa con l’aggiudicazione a Cellnex, che aveva presentato un’offerta pari a 281.000 euro. Inwit aveva invece contestato la possibilità per l’ente di concedere il diritto di superficie, sostenendo che l’area dovesse essere qualificata come bene demaniale e che trovasse applicazione esclusivamente la disciplina speciale prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, inclusa la corresponsione del canone annuo predeterminato.
Il TAR ha accolto integralmente la tesi del Comune – sostenuta da Casa & Associati – escludendo la sussistenza del requisito della demanialità. Nella motivazione, il Collegio ha chiarito che affinché un bene possa qualificarsi come demaniale è necessaria, da un lato, una manifestazione di volontà dell’ente che lo destini formalmente a un pubblico servizio e, dall’altro, un’effettiva e attuale destinazione del bene a tale servizio. Nel caso di specie, entrambi i requisiti sono risultati assenti.
In particolare, il TAR ha rilevato che il Consiglio comunale di Solesino aveva espressamente classificato l’area come bene del patrimonio disponibile, con l’obiettivo di valorizzarla economicamente. Inoltre, il servizio di telecomunicazioni non rientra tra le funzioni istituzionali del Comune, essendo svolto da operatori privati in regime di concorrenza e con finalità di lucro.
La sentenza chiarisce inoltre che lo svolgimento di un’attività di interesse generale su un’area comunale non è sufficiente a modificarne la natura giuridica, né a equiparare tale attività a un servizio pubblico. Di conseguenza, l’ente locale ha correttamente agito iure privatorum, applicando gli strumenti del diritto civile per la gestione del proprio patrimonio, con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale invocata da Inwit.

