L’Antitrust prevale su Vodafone nel contenzioso sul roaming marittimo
Pubblicato il: 1/13/2026
Gli avvocati Alessandro Boso Caretta, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano hanno rappresentato Vodafone Italia.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10352/2025 emessa in data 29 dicembre 2025 (RG 5122/2024), si è pronunciato sul ricorso proposto da Vodafone Italia contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per l’annullamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 milioni di euro e altri provvedimenti connessi.
La controversia trova origine nel procedimento PS11566, incardinato presso l’AGCM in relazione ad asserite pratiche commerciali scorrette da parte dell'operatore telefonico fra giugno e ottobre 2019, collegate all’erogazione automatica e non richiesta ai clienti del servizio di roaming marittimo senza preventiva e adeguata informazione.
La vicenda trae avvio dal provvedimento AGCM n. 28304 del 14 luglio 2020, che accertava una pratica in violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo, irrogando la suddetta sanzione. A Vodafone veniva contestato l’addebito ai clienti dei costi per il servizio di roaming marittimo, attivato senza esplicita richiesta e in assenza di informazioni tempestive e complete sulle condizioni e i costi della fruizione.
Contestualmente erano stati rigettati gli impegni proposti da Vodafone ai sensi dell’articolo 27, comma 7 del Codice del Consumo, e la società aveva appellato la sentenza del TAR Lazio n. 5362/2024 che aveva confermato la legittimità di tali provvedimenti AGCM.
Il TAR, nella decisione di primo grado, aveva già richiamato la sentenza n. 9428/2022 su analoga questione, precisando che il roaming marittimo si differenzia, per tecnologia, costi e quadro regolatorio, dal tradizionale roaming internazionale e richiede quindi una specifica e preventiva informativa. Il TAR aveva rilevato l’insufficienza dell’informativa resa tramite SMS di benvenuto, ritenuta tardiva e potenzialmente inidonea a consentire una scelta consapevole da parte dell’utente. Inoltre, era stata evidenziata la natura particolarmente insidiosa della condotta e la inadeguatezza degli impegni proposti, nonché la proporzionata determinazione della sanzione.
In appello, Vodafone ha riproposto la tesi della non differenza tra roaming marittimo e internazionale, sostenendo che il servizio fosse noto e che l’informativa fosse stata fornita tramite canali digitali e documentazione precontrattuale, nonché con l’invio dell’SMS. La società ha inoltre contestato sia il rigetto degli impegni sia l’entità della sanzione, lamentando la presunta illogicità e sproporzione del quantum e la disparità di trattamento rispetto ad altro operatore concorrente a cui sarebbe stata applicata una riduzione maggiore per circostanze attenuanti analoghe.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure, ribadendo la discrezionalità tecnica dell’AGCM nel valutare pratiche commerciali scorrette e la necessità di un’informativa chiara, trasparente e tempestiva, elemento centrale a tutela della libertà di scelta del consumatore. È stato evidenziato che la mancata consapevolezza dell’utente circa la fornitura e i costi del roaming marittimo integra una “fornitura non richiesta” secondo il Codice del Consumo, a prescindere dalla qualificazione del servizio come accessorio o funzionalità.
La Corte ha altresì riconosciuto che le misure adottate da Vodafone per mitigare la pratica erano migliorative ma non risolutive e che la mera assenza di reclami da parte dei consumatori non elide il potenziale lesivo della condotta, essendo illeciti di pericolo e non di danno. Sotto il profilo sanzionatorio, il Consiglio di Stato ha valorizzato la gravità della condotta, la dimensione economica del professionista, la recidiva e il pregiudizio economico subito dai consumatori, ritenendo la sanzione adeguata e proporzionata sia in rapporto alle circostanze attenuanti considerate sia in termini di deterrenza. La presunta disparità di trattamento con altri operatori è stata ritenuta insussistente per la diversità delle situazioni di fatto e degli accertamenti.
Il rigetto dell’appello di Vodafone determina, infine, il consolidamento della sanzione da 2 milioni di euro e il pagamento delle spese processuali quantificate in 5.000 euro in favore dell’AGCM.

