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Vittoria di Sarpi Bulgarograsso sulla modifica dell’AIA


Pubblicato il: 1/13/2026

Gli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo hanno assistito Sarpi Bulgarograsso S.r.l.; l’avvocato Thomas Mambrini ha rappresentato il Comune di Bulgarograsso; l’avvocato Domenica Condello ha assistito la Provincia di Como; gli avvocati Luigi Decio e Giovanna Lenti hanno rappresentato Monticello Golf S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 10353/2025 (ricorso n. 5092/2024), ha risolto la controversia tra Monticello Golf S.r.l. e le persone fisiche Giorgio Antonio Miceli ed Ernesto Vittorio Giuseppe Panza, contro la Provincia di Como, il Comune di Bulgarograsso, l’ATS Insubria, l’ARPA, Como Acqua S.r.l., l’Ufficio d’Ambito di Como e la società Sarpi Bulgarograsso S.r.l. Quest’ultima è subentrata alla Ecosfera S.r.l., titolare di un impianto per lo stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi a Bulgarograsso, la cui modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) era stata contestata dai ricorrenti.

La vicenda trae origine dai provvedimenti con cui, tra il 2021 e il 2022, Comune e Provincia hanno accolto l’istanza di modifica sostanziale dell’AIA presentata da Ecosfera (ora Sarpi Bulgarograsso), per il ripristino della sezione di distillazione dello stabilimento, danneggiata da un incidente nel 2018. L’impianto, operativo dagli anni ’70 e sempre classificato tra le industrie insalubri, aveva già ottenuto numerose autorizzazioni e varianti nel tempo, tanto che la modifica contestata non cambiava né tipologie di attività né capacità produttiva massima.

In primo grado, il TAR per la Lombardia (sentenza n. 3035/2023) aveva respinto il ricorso di Monticello Golf S.r.l. e delle persone fisiche allegando, tra l’altro, la natura di mera riparazione/ripristino degli interventi oggetto di autorizzazione, l’infondatezza della necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nonché l’insussistenza di un aggravio del rischio ambientale. Il TAR aveva inoltre dichiarato inammissibili alcuni motivi aggiunti per difetto di interesse rispetto alle proroghe e agli atti urbanistici impugnati.

La decisione del Consiglio di Stato conferma l’impianto della sentenza di primo grado. Il Collegio ha infatti ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, ha sottolineato come l’impianto di Sarpi Bulgarograsso sia da sempre esistente e la modifica del 2021 si sia limitata a ripristinare la funzionalità originaria senza nuove lavorazioni o incrementi nella quantità di sostanze trattate. La qualifica di “altro stabilimento” ai fini del rischio incidente rilevante (RIR) è risultata correttamente attribuita, non potendosi configurare un “nuovo impianto” ai sensi della normativa ambientale o urbanistica.

Decisivo per il rigetto dell’appello è stato il principio per cui l’effetto di variante urbanistica discende ex lege dall’art. 208 d.lgs. 152/2006 in forza della determinazione favorevole nella conferenza di servizi, anche in presenza di dissenso comunale. Il Consiglio di Stato ha altresì escluso la necessità di VIA o di analisi di compatibilità territoriale diverse da quelle già realizzate, considerando che il procedimento ha seguito l’iter di legge, con analisi tecniche e acquisizione di tutti i pareri richiesti, e che nessuna prova era emersa in merito a un aumento del rischio ambientale.

L’appello di Monticello Golf S.r.l. viene quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese del secondo grado: 3.000 euro ciascuno alla società Sarpi Bulgarograsso S.r.l., al Comune di Bulgarograsso e alla Provincia di Como, oltre accessori di legge.