Il Consiglio di Stato conferma stop al progetto eolico accogliendo il bilanciamento paesaggistico
Pubblicato il: 1/13/2026
Gli avvocati Giampaolo Austa, Guerino Massimo Oscar Fares e Sergio Santoro hanno assistito la società Bagnoli Energie s.r.l. L’avvocato Margherita Zezza ha rappresentato il Comune di Bagnoli del Trigno.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 10355/2025 (RG 2936/2024), ha deciso sull’appello presentato dalla società Bagnoli Energie s.r.l. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise e il Comune di Bagnoli del Trigno.
La vicenda trae origine dalla controversia relativa alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2020 che aveva decretato la non prosecuzione del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un impianto eolico, presentato dalla società e previsto nel comune di Bagnoli del Trigno (IS), località "Serra la Croce".
L’appello era avverso la sentenza del TAR Molise n. 296/2023, che già aveva respinto la pretesa della società. La vicenda trae origine da una istanza presentata nel 2011 dalla società Biwind1 s.r.l. per la realizzazione di un aerogeneratore da 800 kW nella stessa area, cui seguì il rilascio nel 2012 dell’autorizzazione regionale, nonostante il dissenso del Ministero dei beni culturali. Nel 2015 arrivò la sospensione di tutti i lavori disposta dal Segretariato regionale del Ministero, provvedimento poi riconosciuto legittimo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 28/2018, che dichiarò la nullità dell’autorizzazione regionale per carenza assoluta di attribuzione. Seguirono ulteriori richieste della società alla Regione per la rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri, culminate nella delibera del 2020 con cui l’organo di governo centrale, confermando il dissenso dei beni culturali, negava la prosecuzione dell’autorizzazione unica al progetto.
In primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso della società, ritenendo legittima la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La società aveva poi impugnato tale sentenza deducendo vari motivi, tra cui la mancata considerazione degli interessi connessi alla produzione di energie rinnovabili e, secondo parte appellante, una motivazione insufficiente rispetto al bilanciamento tra interessi paesaggistici e quelli legati allo sviluppo energetico.
Elemento decisivo nel giudizio è stato il perimetro, sancito dalla giurisprudenza, entro cui il Consiglio dei Ministri opera nella composizione dei conflitti fra amministrazioni: un ampio potere discrezionale di ponderazione degli interessi, purché motivato e non arbitrario, sindacabile solo sotto il profilo dell’abnormità, illogicità o contraddittorietà. Nel caso concreto, il Consiglio dei Ministri aveva fornito una motivazione congrua circa la prevalenza dell’interesse paesaggistico, evidenziando il valore dell’intero territorio comunale vincolato e le peculiari caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area interessata dal progetto. È stato rilevato, inoltre, come l’impianto proposto (un unico aerogeneratore) avrebbe avuto impatto limitato sugli obiettivi regionali di produzione energetica, mentre avrebbe inciso su un territorio paesaggisticamente tutelato e privo di altri insediamenti simili.
Il Consiglio di Stato – ritenendo infondate le censure portate dalla società circa la ponderazione fra gli interessi coinvolti e la supposta disparità di trattamento rispetto ad altri casi – ha respinto l’appello. È stata dichiarata l’inammissibilità della domanda risarcitoria formulata in appello, in quanto nuova e non presente nell’originario ricorso di primo grado. Il diniego della remissione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è stato motivato anche per mancanza di rilevanza ai fini della decisione.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della decisione del Consiglio dei Ministri sulla non prosecuzione dell’autorizzazione al progetto eolico, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

