VGE 04 ottiene la riforma sulla procedura per il parco eolico Petra Bianca
Pubblicato il: 1/13/2026
Gli avvocati Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini hanno assistito Vge 04 s.r.l.; gli avvocati Mattia Pani, Giovanni Parisi e Massimo Cambule hanno rappresentato la Regione Autonoma della Sardegna.
Conclusa dinanzi al Consiglio di Stato (Sezione Quarta) la controversia, anno 2025 n. 1007, tra Vge 04 s.r.l. e la Regione Autonoma della Sardegna, inerente la realizzazione di un parco eolico denominato "Petra Bianca" nei Comuni di Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius, con potenza complessiva di 84 MW. Oggetto del contendere era il provvedimento regionale di improcedibilità e archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica per la costruzione dell’impianto.
L'origine della vicenda risale all’11 aprile 2022, quando Vge 04 ha presentato domanda di autorizzazione per l’impianto. A seguito di alcune richieste di integrazione documentale da parte della Regione e relativi invii da parte della società, la Regione Sardegna, con atto del 18 gennaio 2024, ha archiviato la pratica, sostenendo una persistente carenza di elementi essenziali nella documentazione presentata, necessari ai fini identificativi delle opere e delle aree interessate. Secondo la Regione, tali mancanze impedivano la convocazione della conferenza di servizi, passaggio fondamentale del procedimento.
Vge 04 ha impugnato senza successo il provvedimento davanti al TAR Sardegna, che, con sentenza n. 861/2024, ha respinto il ricorso compensando le spese. La società ha quindi proposto appello davanti al Consiglio di Stato, contestando la legittimità della decisione regionale e del giudizio di primo grado, sostenendo che la verifica sulle istanze doveva essere solo formale e che le pretese carenze avrebbero dovuto essere valutate dalla conferenza di servizi, non nell’ambito della fase istruttoria preliminare.
Il Consiglio di Stato, accogliendo il primo e il secondo motivo d'appello, ha ricostruito la disciplina procedurale sottolineando che la normativa nazionale e regionale (delibera giunta regionale n. 3/25/2018 e relative linee guida) distingue tra un controllo formale iniziale e un successivo esame di merito della documentazione, demandato propriamente alla conferenza di servizi. Nella specie, la Regione - secondo i giudici - ha invece svolto un esame anticipato sul merito, senza attivare la conferenza, violando così la norma.
Punto giuridicamente determinante della decisione è l’affermata sufficienza, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, della semplice richiesta di espropriazione delle aree ex art. 12 d.lgs. 387/2003, rispetto a una prova preventiva della disponibilità materiale delle superfici destinate all’impianto, come erroneamente ritenuto dalla Regione.
In accoglimento dell’appello di Vge 04 s.r.l., il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di archiviazione e imposto alla Regione Sardegna di convocare la conferenza di servizi per l’esame del progetto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione decisa. L’annullamento comporta altresì la riattivazione del procedimento amministrativo e il dovere della pubblica amministrazione di esaminare nel merito l’istanza del proponente nella sede propria collegiale, con possibili future ricadute economiche e autorizzative sull’esito del progetto "Petra Bianca".

