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Autostrade per l’Italia si conferma vittoriosa sul COSAP del Comune di Parma


Pubblicato il: 1/14/2026

Gli avvocati Luisa Torchia e Francesco Giovanni Albisinni hanno rappresentato Autostrade per l’Italia s.p.a.; l’avvocato Francesco Vetrò ha assistito il Comune di Parma.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 10362/2025 (RG n. 9554/2024), pubblicata il 29 dicembre 2025, si è pronunciato sull’appello proposto dal Comune di Parma contro Autostrade per l’Italia S.p.a. La vicenda aveva ad oggetto la legittimità dell’imposizione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e, in particolare, l’obbligo previsto dal regolamento comunale di ottenere una concessione comunale anche nei casi di esonero dal pagamento del canone.

La controversia trae origine dalla gestione dell’autostrada A1 Milano-Napoli, in concessione ad Autostrade per l’Italia, che per un tratto interessa il territorio del Comune di Parma. Nel 2020, Parma Gestione Entrate S.p.a. aveva emesso un accertamento esecutivo per COSAP nei confronti di Autostrade, collegato, tra l’altro, anche all’art. 49 del regolamento comunale che imponeva l’ottenimento della concessione comunale pure in caso di esonero dal canone. Il Tar Emilia Romagna – Parma, con sentenza n. 112/2024, aveva già accolto il ricorso di Autostrade, annullando gli atti contestati.

Il Comune ha impugnato la decisione di primo grado sostenendo, tra l’altro, la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività del ricorso di Autostrade e l’acquiescenza della società rispetto agli avvisi di accertamento precedenti. Il Consiglio di Stato, nel corso dell’esame del gravame, ha acquisito anche tutte le comunicazioni e documenti rilevanti dal Comune.

Nel dettaglio, la vicenda ruota attorno all’interpretazione delle norme regolamentari comunali in tema di occupazione di spazi pubblici, al rapporto tra concessione statale infrastrutturale e potestà regolatoria comunale, nonché alla natura del COSAP come corrispettivo per l’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Decisiva è stata la ricognizione del regolamento comunale che, come riconosciuto già dal Tar, esclude dal perimetro applicativo del COSAP le occupazioni che non necessitano di concessione comunale. In particolare, è stato ritenuto che le occupazioni effettuate da concessionari statali, che agiscono in forza di concessione governativa, non creano alcuna “occupazione” o “utilizzazione” nel senso richiesto dalla norma regolamentare locale. L’occupazione idonea a far sorgere il canone presuppone la necessità di un titolo abilitante comunale, che non sussiste nel caso in esame.

Il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i motivi di appello del Comune, confermando che la questione ricade nella giurisdizione amministrativa e che né la tardività, né l’acquiescenza erano configurabili. In particolare, è stato chiarito che il pagamento da parte di Autostrade dei canoni contestati nel passato non integra affatto acquiescenza, trattandosi di un adempimento reso per evitare conseguenze sfavorevoli, neppure sospettabile come rinuncia a contestare l’atto stesso.

La pronuncia ha confermato l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente esonero di Autostrade per l’Italia dal pagamento del COSAP in relazione ai tratti autostradali interessati e senza obbligo di munirsi di concessione comunale. Le spese del grado sono state compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni affrontate. Il regolamento comunale, nella parte contestata, resta dunque inapplicabile per i titolari di concessioni statali analoghe, limitando le pretese degli enti locali in meri casi di effettiva occupazione soggetta al loro titolo abilitativo.