Nausicaa ottiene l’annullamento dei dinieghi sul parco eolico Gaudiano
Pubblicato il: 1/14/2026
Gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno hanno assistito Nausicaa S.r.l. Gli avvocati Andrea Fantappié, Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano hanno rappresentato Milonia S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10363/2025 (RG 4666/2024), ha pronunciato una decisione di rilievo nella controversia tra la società Nausicaa S.r.l. – attiva nel settore dell’energia da fonti rinnovabili – e i Ministeri della cultura, dell’ambiente e sicurezza energetica, varie Soprintendenze, e i soggetti controinteressati Milonia S.r.l. e Giglio Energy S.r.l. Al centro della vicenda il rifiuto della valutazione di impatto ambientale richiesta da Nausicaa S.r.l. per la realizzazione del parco eolico "Impianto Gaudiano" (72,6 MW) nei comuni di Montemilone e Venosa, Basilicata.
L’iter prende avvio dall’istanza presentata da Nausicaa nell’aprile 2021 per l’autorizzazione all’impianto eolico, accompagnata dalle necessarie richieste di valutazione ambientale, paesaggistica e culturale. I pareri delle amministrazioni coinvolte (Ministero della cultura, Soprintendenze, Regione Basilicata e Commissione tecnica VIA-VAS) si sono rivelati negativi. I rilievi principali hanno riguardato la presenza nell’area di numerosi beni paesaggistici, archeologici e culturali, e l’impatto visivo che il nuovo impianto avrebbe secondo le autorità prodotto sul territorio già gravato da altri parchi eolici, determinando un cosiddetto "effetto selva" dannoso per la percezione del paesaggio. Ulteriori rilievi tecnici sono stati avanzati sulla valutazione degli impatti ambientali cumulativi e sul piano di utilizzo delle rocce da scavo.
Nausicaa S.r.l. ha impugnato senza successo questi atti dinanzi al TAR Basilicata (sentenza n. 172/2024), che ha respinto il ricorso, attribuendo rilievo decisivo alla problematica dell’eccessiva concentrazione di impianti eolici nell’area. Il provvedimento del Ministero dell’ambiente del 2 ottobre 2023, che sanciva il rigetto definitivo della VIA, è divenuto oggetto di appello da parte della società.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia del Tar, riconoscendo che la discrezionalità amministrativa sulle valutazioni ambientali deve risultare motivata in modo concreto: nel caso di specie il semplice riferimento all’“effetto selva” e alla mera visibilità degli impianti in un’area già fortemente antropizzata da impianti simili non è sufficiente a giustificare il diniego. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’area interessata non è soggetta a vincolo specifico né rientra tra quelle precluse o espressamente idonee secondo la normativa vigente e la Commissione VIA aveva individuato la zona come idonea all’installazione di impianti FER. Risultano quindi decisive la carenza di motivazione circa un concreto ed ulteriore pregiudizio ambientale e la mancanza di specifiche criticità tecniche nel piano di utilizzo delle rocce da scavo.
La sentenza accoglie l’appello di Nausicaa, annulla sia il provvedimento negativo del Ministero dell’ambiente che i pareri endoprocedimentali contrari, e impone alle amministrazioni di riesaminare la pratica alla luce dei principi espressi dal Consiglio di Stato. Le conseguenze sono rilevanti: la società potrà riproporre il progetto e le autorità dovranno valutare compiutamente l’impatto effettivo, superando il generico riferimento all’affollamento di impianti. Le spese sono state interamente compensate in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.

