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Franca Villa S.r.l. ottiene via libera al fotovoltaico in area ex cantiere ferroviario


Pubblicato il: 1/14/2026

Gli avvocati Roberto Righi e Alberto Morbidelli hanno assistito la società Franca Villa S.r.l.

Si è concluso con una decisione favorevole alla società Franca Villa S.r.l. il contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Villafranca in Lunigiana. La vicenda, identificata nel ricorso n. 7519 del 2024, verteva sull’annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva ordinato alla società di non procedere alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico di 5,5 MW, motivando tale inibizione sulla base di un parere negativo della Soprintendenza. L’impianto sarebbe dovuto sorgere in località Chiesaccia-Fornoli, su terreni già utilizzati in passato come deposito per gli inerti derivanti dagli scavi della galleria ferroviaria sulla linea Pontremolese.

L’oggetto del contendere riguardava, da un lato, la qualificazione delle aree interessate – ovvero se potessero essere considerate "idonee" all’installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021 – e, dall’altro, la legittimità dell’ordine inibitorio del Comune, emesso sulla base del fatto che i terreni ricadevano nella fascia di rispetto di 500 metri rispetto alla Chiesaccia, bene di interesse culturale.

La controversia era stata già affrontata nel giudizio di primo grado dinanzi al TAR Toscana (sentenza n. 844/2024), che aveva accolto il ricorso della società, valorizzando il dato che i terreni fossero da qualificare come aree oggetto di interventi di ripristino ambientale e quindi rientranti nelle categorie "idonee" secondo l’art. 20 comma 8 lettera b) del d.lgs. 199/2021. In particolare, il TAR riteneva che tali aree, avendo ospitato nel tempo attività industriali (deposito di inerti), fossero compatibili con la successiva destinazione a impianti fotovoltaici, anche alla luce delle conferme amministrative circa l’avvenuto ripristino senza necessità di specifica bonifica.

Il Ministero della cultura aveva presentato appello sostenendo che i terreni non potessero qualificarsi come "aree oggetto di bonifica", che la normativa facesse esclusivo riferimento al procedimento di bonifica secondo il d.lgs. 152/2006 e che, in ogni caso, la presenza della Chiesaccia avrebbe comportato l’inidoneità all’installazione dell’impianto.

Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello, ha chiarito che il riferimento alle "aree oggetto di bonifica" va inteso in senso ampio, ricomprendendo anche i siti oggetto di ripristino ambientale secondo la normativa previgente rispetto al d.lgs. 152/2006. Sui terreni di Franca Villa S.r.l., infatti, non era emersa una necessità di bonifica ma soltanto di ripristino, regolarmente svolto alla conclusione dei lavori ferroviari. Il collegio ha inoltre ribadito che la sola inclusione dell’area nella fascia di rispetto di 500 metri da un bene culturale non può produrre, di per sé, un divieto assoluto per la realizzazione di impianti rinnovabili: serve invece una valutazione tecnica approfondita e motivata, assente nel provvedimento del Comune.

Con questa sentenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2025 n. 10364), il giudice amministrativo ha dunque confermato la pronuncia di primo grado, annullando l’ordine di inibitoria e permettendo a Franca Villa S.r.l. di proseguire nell’iter per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Viene precisato inoltre che le spese del giudizio restano compensate, tenuto conto della complessità giuridica della vicenda e dell’assenza di precedenti consolidati sulla materia.