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Millek vince il ricorso per il parco eolico in Basilicata


Pubblicato il: 1/14/2026

Gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno hanno assistito Millek S.r.l. nel procedimento davanti al Consiglio di Stato. L'avvocato Anna Carmen Possidente ha rappresentato la Regione Basilicata.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10365/2025 (reg. ric. n. 9733/2024), ha accolto il ricorso presentato da Millek S.r.l., società impegnata nel settore delle energie rinnovabili, riguardante il progetto di un impianto eolico denominato “Impianto Bruno”. Il parco, della potenza complessiva di 42,7 MW, doveva sorgere nei Comuni di Venosa e Montemilone (PZ). La controversia è nata a fronte del diniego di valutazione positiva di impatto ambientale (VIA), a seguito di pareri contrari e di una delibera del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024.

I fatti del contenzioso ruotano attorno all’iter autorizzativo previsto per gli impianti eolici di taglia superiore a 30 MW, che richiede la VIA statale ai sensi del d.lgs. 152/2006. La Millek S.r.l. ha formalizzato domanda nel dicembre 2020. Durante il procedimento, la Commissione tecnica VIA-VAS aveva espresso un parere parzialmente negativo (favorevole con limitazioni), mentre la Soprintendenza speciale per il PNRR e la Regione Basilicata avevano rilasciato successivi pareri contrari. L’esistenza di posizioni discordanti tra amministrazioni competenti ha condotto la procedura al Consiglio dei Ministri, il quale ha infine deliberato negativamente sulla compatibilità ambientale del progetto, ponendo in risalto prevalenti esigenze di tutela paesaggistica e culturale.

Il provvedimento governativo era stato impugnato da Millek, ma il T.a.r. Basilicata aveva respinto il ricorso, ritenendo la decisione corretta e motivata. La società, tuttavia, ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, la carenza di motivazione del provvedimento e l’errato bilanciamento degli interessi contrapposti tra tutela del paesaggio e promozione delle energie rinnovabili.

Ad avviso del Consiglio di Stato, la decisione impugnata dal T.a.r. presenta effettive carenze motivazionali rilevanti, poiché nella dialettica tra i pareri delle diverse amministrazioni (la Commissione tecnica favorevole e la Soprintendenza contraria) il Consiglio dei Ministri non ha chiaramente illustrato le ragioni della prevalenza accordata all’interesse tutorio espressamente manifestato dal Ministero della cultura. In particolare, la sentenza evidenzia che la zona di progetto non è direttamente sottoposta a vincoli e che le criticità invocate dal Ministero della cultura erano in gran parte generiche o non adeguatamente supportate da elementi concreti.

Sul piano giuridico, la sentenza fa leva sull’indirizzo secondo cui il Consiglio dei Ministri, chiamato a bilanciare interessi pubblici contrastanti nell’ambito della VIA, deve adottare una motivazione appropriata, esplicitando logicamente il processo decisionale alla base delle proprie scelte. In mancanza di una motivazione congrua – come riconosciuto dal Collegio– la deliberazione governativa risulta viziata e merita l’annullamento. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello di Millek S.r.l., annullando la delibera del Consiglio dei Ministri.

L'annullamento comporta la rimozione del diniego alla VIA per il progetto eolico, rimettendo all’amministrazione il riesame della domanda con un’adeguata valutazione comparativa degli interessi. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.