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Il Comune di Baia e Latina vede confermati i dinieghi sull’impianto di biometano


Pubblicato il: 1/14/2026

Gli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Rosaria Arancio e Giorgio Fraccastoro hanno rappresentato Eutecna Società Agricola S.r.l. L’avvocato Carmela De Franciscis ha assistito il Comune di Baia e Latina.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato con la sentenza n. 10366/2025 (ricorso n. 6961/2025 R.G.), su un contenzioso che vedeva contrapposte la Eutecna Società Agricola S.r.l. e il Comune di Baia e Latina. Oggetto del contendere era la legittimità degli atti con cui il Comune aveva negato l'avvio dei lavori per un impianto di produzione di biometano da realizzarsi sui terreni indicati nelle particelle catastali della zona. La vicenda trae origine dalla procedura abilitativa semplificata (PAS) avviata dalla società agricola, che puntava a realizzare un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili, con capacità produttiva di 500 Smc/h.

La procedura prevedeva la presentazione di una dettagliata relazione tecnica e degli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte, secondo il d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (poi trasfuso nel d. lgs. n. 190/2024). Nonostante i tentativi della Eutecna di regolarizzare e integrare la propria posizione tramite due istanze PAS inviate in modalità differenti, il Comune aveva opposto un ordine inibitorio, fondando i dinieghi su vizi procedurali e sull’omessa effettiva disponibilità dei terreni necessari.

La società aveva prima esperito tentativi di interlocuzione con il Comune, comunicando sia la presentazione della PAS (inizialmente via PEC poi tramite il portale telematico) sia l’inizio dei lavori nel novembre 2024. Il Comune aveva quindi risposto con una sequenza di provvedimenti (note 20 novembre 2024 prot. n.6722 e 27 novembre 2024 prot. n.6839, nonché precedentemente la nota 15 marzo 2024 prot. n.1514 del SUAP) che avevano dichiarato l’improcedibilità delle pratiche per difetti formali e sostanziali. Il giudizio innanzi al TAR Campania – sede di Napoli – si era concluso con la sentenza n. 4260/2025 di rigetto del ricorso della società, motivando anche sulla tardività dell’impugnazione dei provvedimenti ostativi, in particolare dell’atto del 15 marzo 2024.

La società ha poi impugnato la pronuncia davanti al Consiglio di Stato, sottolineando la presunta nullità dell’atto inibitorio e denunziando un vizio di incompetenza del SUAP. Il Consiglio di Stato ha ripercorso l’articolata vicenda amministrativa e ha confermato l’operato del TAR, fondando la propria decisione in primo luogo sulla definitività del provvedimento inibitorio del 15 marzo 2024, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini.

L’elaborazione giurisprudenziale richiamata ha escluso che sussistesse una nullità riconducibile ai casi previsti dalla legge. Il Collegio ha ribadito inoltre che l’eventuale incompetenza di un ufficio nell’ambito della pubblica amministrazione rappresenta un vizio di legittimità e non una causa di nullità, quindi da impugnare nei termini di legge. Sulla base di tali presupposti, ha considerato confermativi e dunque inutilmente contestati i provvedimenti successivi, dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse.

La decisione ha quindi rigettato l’appello di Eutecna Società Agricola S.r.l., confermando la legittimità degli atti emessi dal Comune di Baia e Latina. Di conseguenza, la società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del grado di giudizio, quantificate in 6.000 euro oltre accessori.

L’effetto pratico della sentenza è il definitivo arresto dell’iniziativa relativa all’impianto di biometano, con esclusione di ogni automatismo abilitativo in assenza di atti tempestivamente impugnati e correttamente perfezionati secondo le procedure dettate dalla normativa vigente.