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Regione Lazio ottiene il rigetto dell’appello sulle regole per l’eolico


Pubblicato il: 1/15/2026

L’avvocato Massimo Ragazzo ha assistito Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), Wpd San Giuliano S.r.l. e Renexia S.p.A. L’avvocato Elisa Caprio ha rappresentato Regione Lazio.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sul ricorso presentato da Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), Wpd San Giuliano S.r.l. e Renexia S.p.A. contro la Regione Lazio, relativo alla delibera della Giunta Regionale n. 171 del 12 maggio 2023 che aveva fissato criteri transitori per l’autorizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici. La sentenza, pubblicata il 29 dicembre 2025 (n. 10370/2025, R.G. 1408/2025), chiude un contenzioso rilevante per il settore delle energie rinnovabili.

La vicenda nasce dalla decisione della Regione Lazio di adottare criteri restrittivi e di riequilibrio territoriale per il rilascio di nuove autorizzazioni a impianti a fonti rinnovabili, con particolare incidenza sulla provincia di Viterbo, ritenuta già gravata da un eccessivo numero di impianti rispetto alle altre province regionali. Le società ricorrenti, impegnate nell’ambito dell’energia eolica, avevano contestato che la delibera regionale introducesse, in sostanza, un blocco generalizzato alle nuove installazioni, andando ben oltre una semplice sospensione (moratoria) e limitando la discrezionalità delle autorità preposte a valutare caso per caso le richieste autorizzative.

In primo grado, il TAR Lazio, Sezione Quinta, con sentenza n. 23856/2024, aveva respinto il ricorso delle società. Le imprese appellanti avevano quindi rinnovato le proprie censure dinnanzi al Consiglio di Stato, sostenendo l’illegittimità del provvedimento regionale, sia per difetto di motivazione della decisione di primo grado sia per assenza di una specifica base normativa che consentisse tale blocco.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia accolto l’eccezione preliminare della Regione Lazio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse ad agire da parte delle società appellanti. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente sulla medesima delibera (sentenza n. 6434/2025), sottolineando che le imprese non erano, al momento della proposizione del ricorso, direttamente lese dalla delibera regionale, ma avrebbero potuto agire solo qualora fossero stati effettivamente rigettati i singoli provvedimenti autorizzativi per la realizzazione degli impianti.

L’elemento giuridico centrale che ha guidato la decisione è stato quindi il principio secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto e non meramente potenziale. Poiché la delibera della Regione rappresenta un atto di indirizzo e non preclude automaticamente il rilascio delle autorizzazioni, la lesione degli interessi delle imprese può darsi solo a seguito di un eventuale provvedimento di diniego individuale e non all’adozione della delibera stessa.

In conseguenza di questa impostazione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. La decisione lascia quindi salva la possibilità per gli operatori di settore di contestare, caso per caso, eventuali dinieghi di autorizzazione, mentre resta valida la cornice di indirizzo stabilita dalla Regione Lazio.