Fenix ottiene la riammissione alla gara Anas per i lavori di manutenzione strutturale
Pubblicato il: 1/15/2026
Gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Melucci hanno assistito Fenix Consorzio Stabile S.c. a r.l. e Lgm S.r.l. nella controversia contro Anas S.p.a.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10380/2025 (RG 6174/2025), ha accolto l’appello proposto da Fenix Consorzio Stabile S.c. a r.l., mandataria dell’ATI con Lgm S.r.l., contro Anas S.p.a. La decisione verte sulla procedura CIG A0217BBA19, relativa all’affidamento di un accordo quadro triennale per lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di opere d'arte, tra cui impalcati in carpenteria metallica. Fenix aveva impugnato il provvedimento con cui era stata esclusa dal lotto 5 della gara, per la presunta non congruità della propria offerta sui costi della sicurezza.
Secondo la ricostruzione dei fatti, Anas aveva indetto una gara pubblica a procedura aperta basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, dividendo la commessa in 9 lotti, di cui il lotto 5, del valore di 20 milioni di euro, aveva visto la partecipazione della sola ATI Fenix. La commissione aveva rilevato una presunta anomalia per la voce degli oneri di sicurezza, ritenuti inferiori rispetto ai parametri fissati dal disciplinare di gara secondo il protocollo ITACA, avviando la verifica di anomalia che sfociava nella relazione negativa e nell’esclusione di Fenix con provvedimento del 25 ottobre 2024.
Il ricorso presentato da Fenix al TAR Lazio era stato respinto (sentenza n. 7759/2025), confermando la correttezza dell’operato di Anas nell’avvio della verifica sulla base del coefficiente ITACA 0,0075 e della corrispondente soglia calcolata, ritenendo legittima l’esclusione e la metodologia seguita.
In appello, Fenix ha contestato diversi profili della sentenza e della procedura, in particolare la rigidità e automatismo dell’applicazione del coefficiente ITACA come unico parametro per la verifica di anomalia, segnalando che il giudizio di non congruità era stato limitato alla sola sottostima degli oneri di sicurezza senza una valutazione dell’affidabilità complessiva dell’offerta, e che la natura di accordo quadro dell’appalto richiedeva maggiore flessibilità, data la struttura non predefinita delle prestazioni. Il Consiglio di Stato ha accolto queste doglianze, affermando l’illegittimità di una valutazione esclusivamente parcellizzata su una singola voce, in spregio al principio di valutazione globale dell’offerta e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza. La sentenza ha inoltre riconosciuto l’incompatibilità tra la natura di accordo quadro e l’applicazione rigida di parametri prestabiliti per la verifica degli oneri di sicurezza.
Il Consiglio ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e la sottostante valutazione di anomalia, richiamando le indicazioni della giurisprudenza amministrativa che impongono una verifica flessibile e globale in casi di accordo quadro, dove la struttura delle prestazioni non è precisamente cristallizzata.
La decisione comporta la riammissione di Fenix alla procedura per il lotto 5 e l’obbligo per l’amministrazione di riesaminare la posizione dell’ATI appellante in base a criteri conformi ai principi espressi nella sentenza. Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sono state interamente compensate, in ragione della novità e complessità delle questioni.

