Trina Solar Iulia vince sulla qualificazione delle aree idonee per il fotovoltaico
Pubblicato il: 1/15/2026
L’avvocato Aldo Fanelli ha assistito il Comune di San Giuliano Terme. Gli avvocati Luisa Torchia e Nicolle Purificati hanno rappresentato Trina Solar Iulia S.r.l. L’avvocato Nicola Pignatelli ha affiancato Agricola di Giose S.r.l. e Salen S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sul ricorso numero 3146/2025 avente come protagonisti il Comune di San Giuliano Terme e la società Trina Solar Iulia S.r.l., intervenute Agricola di Giose S.r.l. e Salen S.r.l., in una controversia in materia di autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Il contenzioso trae origine dall’appello proposto dall’amministrazione comunale contro la sentenza n. 641/2025 del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso della società privata.
La vicenda ha avuto inizio il 15 maggio 2024, quando Trina Solar Iulia S.r.l. ha presentato una PAS per un impianto fotovoltaico da quasi 10 MW nel territorio del Comune di San Giuliano Terme, ritenendo che l’area fosse idonea secondo l’art. 20, comma 8 lettera c-ter del d.lgs. 199/2021. Il Comune aveva tuttavia rigettato l’istanza prima con un provvedimento del gennaio 2024, poi con un nuovo diniego motivato in data 8 luglio 2024, fondato stavolta sulla ritenuta applicabilità della più restrittiva lettera c-quater dello stesso articolo.
Trina Solar Iulia S.r.l. aveva quindi impugnato il secondo diniego dinanzi al TAR, ottenendone l’annullamento. L’ente locale ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il progetto presentato non rappresentasse una nuova istanza realmente diversa dalla precedente; contestava inoltre l’interpretazione del TAR sulla natura alternativa, e non cumulativa, dei requisiti previsti dalle lettere c-ter e c-quater dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, e infine lamentava una non corretta applicazione delle norme del proprio strumento urbanistico.
La decisione dei giudici amministrativi di secondo grado affronta nel dettaglio sia la natura del provvedimento impugnato, chiarendo che si trattava di un nuovo diniego autonomamente impugnabile e non di mera conferma di un precedente, sia il rapporto tra le disposizioni invocate (lettere c-ter e c-quater).
Il Consiglio di Stato, con motivazione articolata, ritiene che le due disposizioni siano autonome e alternative tra loro, e che non occorra verificarne congiuntamente la ricorrenza dei presupposti: se un’area soddisfa i requisiti di una lettera, può considerarsi idonea senza che debba soddisfare anche quelli previsti dall’altra.
Elemento decisivo della controversia si è dunque rivelata l’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’art. 20 comma 8: la lettera c-quater individua ulteriori aree idonee, operando solo ove non ricorrano le fattispecie già contemplate dalle precedenti lettere. Il Consiglio afferma che questa impostazione risponde anche alla ratio legis, diretta ad ampliare e non a restringere il perimetro delle aree idonee nella fase transitoria, prima dell’adozione dei decreti attuativi. Sul piano degli effetti pratici, la sentenza sancisce la legittimità dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto progettato da Trina Solar Iulia S.r.l.
Secondo il Collegio, la normativa transitoria consente di considerare idonee all’installazione di impianti fotovoltaici le aree agricole non assoggettate a vincolo, poste a meno di 500 metri da siti industriali, come quella in esame.
L’appello del Comune è stato integralmente respinto e le spese compensate per la novità delle questioni giuridiche e il contrasto giurisprudenziale sussistente. Ne consegue che il progetto fotovoltaico potrà legittimamente proseguire secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del d.l. 63/2024.

