Grimaldi prevale nel contenzioso sulla concentrazione nei terminal del porto di Genova
Pubblicato il: 1/15/2026
Gli avvocati Ernesto Stajano e Enrico Campagnano hanno assistito Grimaldi Euromed S.p.A.; gli avvocati Francesco Anglani, Claudio Tesauro, Luca Raffaello Perfetti e Biagio Giliberti hanno rappresentato Ignazio Messina & C. S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10384/2025, pubblicata il 30 dicembre 2025 (RG 4573/2025), ha deciso sul ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro Grimaldi Euromed S.p.A., Ignazio Messina & C. S.p.A., Terminal San Giorgio S.r.l. e Marinvest S.r.l., in relazione alla controversa operazione di concentrazione tra IM e TSG, società attive nel settore della logistica e dei terminal portuali nel porto di Genova.
L’oggetto della contestazione risiede nel provvedimento con cui l’AGCM aveva autorizzato, con condizioni, l’acquisizione da parte di Ignazio Messina & C. S.p.A. del 100% di Terminal San Giorgio S.r.l. Il dibattito ha toccato tanto la corretta individuazione del mercato geografico rilevante, quanto l’idoneità delle misure imposte dall’Autorità a neutralizzare gli effetti anticoncorrenziali rivenienti dalla concentrazione, in particolare a danno di Grimaldi che si avvale delle infrastrutture TSG. Il procedimento trae origine da una istruttoria dell’AGCM che aveva ravvisato il rischio di strategie escludenti (input foreclosure) da parte dei nuovi assetti proprietari e aveva dunque autorizzato l’operazione imponendo misure su patti parasociali, non discriminazione e accesso a Grimaldi per due anni.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in primo grado (sentenza 9116/2025), aveva accolto il ricorso di Grimaldi, sottolineando difetti istruttori e motivazionali nel provvedimento AGCM, in particolare sulla delimitazione geografica del mercato (inclusione problematica dei porti di Marina di Carrara e Savona-Vado Ligure) e sulla reale portata concorrenziale della concentrazione. Inoltre, il TAR aveva considerato insufficienti le misure impostate per neutralizzare i rischi per la concorrenza.
L’AGCM ha proposto appello principale e Ignazio Messina appello incidentale, contestando la decisione del TAR sotto diversi profili, principalmente sostenendo la corretta funzione istruttoria e la legittimità delle misure correttive adottate. Entrambe le parti hanno chiesto altresì il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sollevato questioni di costituzionalità sulla normativa antitrust applicata.
Il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio di primo grado, rigettando tutti i motivi di appello. In particolare, ha sancito che il TAR non ha ecceduto i limiti del sindacato di legittimità, poiché i vizi motivazionali e istruttori del provvedimento AGCM erano effettivamente decisivi. Il Collegio ha ritenuto fondata la critica relativa alla delimitazione geografica, osservando che la saturazione dei porti alternativi (Savona e Marina di Carrara) doveva essere tenuta in debito conto nella valutazione del mercato rilevante e che l’analisi degli effetti della concentrazione non poteva prescindere da tale quadro fattuale.
Sul piano economico e giuridico, la sentenza mantiene l’efficacia del provvedimento AGCM sino alla sua nuova adozione, ordinando la regressione del procedimento alla fase istruttoria affinché l’Autorità possa rieditare il suo potere, questa volta depurando il provvedimento dai vizi evidenziati dal giudice. Il Consiglio di Stato ha inoltre condannato AGCM e Ignazio Messina & C. S.p.A. al pagamento delle spese di lite a favore di Grimaldi, quantificate in euro 6.000 ciascuno oltre accessori di legge.

