Sky ottiene l'improcedibilità contro Agcom sulla trasparenza dei servizi pay tv
Pubblicato il: 1/16/2026
Gli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori hanno assistito Sky Italia S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato il ricorso in appello proposto da Sky Italia S.r.l. contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), relativo alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6455/2024. Il caso, registrato al numero 5658/2024, trae origine dalla controversia sulle norme di trasparenza e comparazione nell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica.
La vicenda nasce dall’impugnazione da parte di Sky di due delibere di Agcom: la n. 252/16/Cons del 21 luglio 2016, che disciplinava misure a tutela degli utenti per la trasparenza e comparazione dei servizi di comunicazione elettronica, e la n. 181/15/Cons del 20 aprile 2015, riguardante l’avvio della consultazione pubblica sugli stessi temi. Sky ha contestato la propria qualificazione come soggetto destinatario degli obblighi di trasparenza, sostenendo di non rientrare fra i "fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica" ai sensi della normativa vigente.
In primo grado, il TAR Lazio aveva respinto il ricorso di Sky, confermando l’applicazione delle delibere AGCom anche ai fornitori di servizi di televisione a pagamento. Sky ha quindi proposto appello davanti al Consiglio di Stato, lamentando la propria esclusione dall’ambito soggettivo degli obblighi previsti.
Durante il giudizio di appello, AGCom ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell’adozione della delibera n. 106/25/Cons del 25 aprile 2025, che ha ridefinito i destinatari degli obblighi di trasparenza, escludendo esplicitamente i fornitori di servizi pay tv come Sky. Con l’abrogazione delle precedenti delibere impugnate e l’integrale sostituzione della disciplina, la posizione di Sky risultava così tutelata secondo le richieste della stessa società.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso di Sky, disponendo l’improcedibilità del procedimento. In considerazione dell’esito e dell’adeguamento normativo di Agcom alle tesi sostenute da Sky, il Consiglio ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
La decisione determina la chiusura definitiva del contenzioso, sancendo che Sky Italia S.r.l. non rientra più tra i soggetti obbligati alle regole di trasparenza previste per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, senza oneri economici per le parti a seguito della compensazione delle spese processuali.

