Regione Calabria confermata nella gestione degli accreditamenti sanitari
Pubblicato il: 1/16/2026
L’avvocato Massimiliano Bianchi ha rappresentato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. L’avvocato Domenico Gullo ha assistito la Regione Calabria. L’avvocato Claudia Parise ha rappresentato Progetto Terza Età S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10390/2025 (Rg. n. 04224/2025), si è pronunciato sul contenzioso instaurato da Progetto Terza Età S.r.l. contro l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Crotone, la Regione Calabria, il Ministero della Salute e il Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Calabria.
La controversia ha avuto origine dal parere negativo dell’ASP di Crotone, espresso il 13 febbraio 2024, relativo alla richiesta di accreditamento della struttura "Villa Ermelinda" per dieci prestazioni semiresidenziali (SR1) per anziani e quattro prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI). La società ricorrente ha impugnato tale parere, lamentando la violazione del principio tempus regit actum e la presunta elusione di un precedente giudicato amministrativo.
La vicenda trova origine nel procedimento avviato da Progetto Terza Età S.r.l., già accreditata per 60 posti letto di Casa Protetta, che aveva chiesto la trasformazione in 30 posti letto di RSA, 26 di Casa Protetta, 10 prestazioni SR1 e 4 ADI.
Il TAR Calabria, con sentenza n. 206/2022, aveva imposto alla Regione e al Commissario ad acta di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento, dichiarando conclusa l’istruttoria. Era stato nominato successivamente un commissario ad acta che, il 1° settembre 2022, aveva rilasciato parte dell’accreditamento richiesto, lasciando in sospeso le prestazioni SR1 e ADI oggetto del presente contenzioso. Un nuovo commissario aveva poi richiesto un parere aggiornato all’ASP di Crotone, che esprimeva parere negativo per saturazione del fabbisogno secondo il nuovo piano sanitario regionale.
Il TAR ha giudicato legittimo che l’amministrazione tenesse conto delle modifiche normative e fattuali intervenute nel tempo, ritenendo che la valutazione debba essere effettuata secondo la disciplina vigente al momento dell’adozione dell’atto, non quella iniziale del procedimento. Il rigetto della domanda era stato ritenuto giustificato dalla saturazione del fabbisogno sanitario e dal fatto che l’accreditamento è indirizzato a soddisfare esattamente tale fabbisogno.
In appello, Progetto Terza Età contestava la valutazione del TAR, sostenendo che la priorità spettasse alle riconversioni rispetto ai nuovi accreditamenti e che la saturazione del fabbisogno si fosse determinata proprio per l’inerzia amministrativa. La società sosteneva inoltre che la disciplina sopravvenuta non fosse peggiorativa e che la sua posizione giuridica dovesse essere preferita a quella di altre strutture.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la sentenza di primo grado. Ha rilevato che la pronuncia del 2022 non imponeva un vincolo sulla necessaria valutazione sulla base del parere del 2020, in presenza di sopravvenienze normative o di fatto. La saturazione del fabbisogno, non contestata, è stata ritenuta ragione sufficiente e autonoma al diniego; il ricorso non esponeva precisi motivi giuridici sulla presunta priorità della riconversione né aveva impugnato i provvedimenti di accreditamento rilasciati a terzi.
La sentenza n. 10390/2025 respinge dunque l’appello di Progetto Terza Età S.r.l. e conferma la legittimità del comportamento amministrativo, lasciando eventualmente aperta, in presenza dei relativi presupposti, la sola strada di una domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

