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Regione Sardegna vince sulla procedura per il parco eolico Maestrale


Pubblicato il: 1/16/2026

Gli avvocati Nicola Romano e Simona Barchiesi hanno assistito SPV Parco Eolico Maestrale s.r.l.; gli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi e Giovanni Parisi hanno rappresentato la Regione Sardegna.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10399/2025 pubblicata il 30 dicembre 2025 (RG 6869/2024), ha deciso sull'appello presentato da SPV Parco Eolico Maestrale s.r.l. contro la Regione Sardegna, nel contesto di una complessa procedura relativa alla compatibilità ambientale di un impianto eolico nel territorio dei Comuni di Bitti, Orune e Buddusò.

La vicenda trae origine dalla richiesta di valutazione di impatto ambientale (VIA) avanzata da Siemens Gamesa Renewable Energy Italy s.p.a. per il progetto "Gomoretta" da 45,045 MW. Sulla proposta erano intervenuti pareri tecnici negativi della Regione Sardegna e del Ministero della cultura, mentre una successiva valutazione della Commissione tecnica VIA-VAS aveva dato esito favorevole.

Tuttavia, permangono i rilievi circa la possibile interferenza tra il parco eolico e il progetto di infrastruttura di ricerca Einstein Telescope previsto nella stessa area, con la necessità di preservare l'ambiente per il corretto funzionamento dell'infrastruttura scientifica.

Il ricorso iniziale, presentato dalla Regione Sardegna avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri che aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale dell'impianto, è stato dichiarato improcedibile con sentenza del TAR Sardegna in ragione della sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 47, comma 9-quater, del d.l. 13/2023. Tale norma ha disposto la nullità e l'inefficacia delle autorizzazioni riferite ad impianti in aree oggetto di progetti infrastrutturali di ricerca inseriti nel PNIR 2021-2027.

Nel ricorso in appello SPV Parco Eolico Maestrale s.r.l., subentrata a Siemens quanto al progetto, ha contestato la qualificazione giuridica della VIA come provvedimento autorizzatorio, l'applicabilità della normativa sopravvenuta e la sussistenza dei presupposti previsti dalla nuova disciplina, chiedendo altresì una questione di legittimità costituzionale della norma per presunta violazione di principi costituzionali e di tutela delle energie rinnovabili.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. In particolare, ha riconosciuto che la normativa sopravvenuta si applica anche al caso di specie in ragione della natura autorizzatoria del provvedimento del Consiglio dei ministri, della coincidenza delle aree interessate e della tempistica di rilascio. Inoltre, la sentenza chiarisce che la norma non costituisce un divieto assoluto, ma prevede un riesame procedimentale con il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per la valutazione delle interferenze con il progetto Einstein Telescope.

A seguito della decisione, l'appello è stato respinto e le spese compensate per la novità della questione, confermando la nullità e l'inefficacia degli atti autorizzativi già rilasciati per l'impianto eolico, con la conseguenza di dover ripetere il procedimento valutativo secondo i nuovi criteri previsti dalla legge, rispettando gli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'infrastruttura di ricerca di rilevanza nazionale.