Comune di Vizzolo Predabissi ottiene conferma della responsabilità ambientale di Engie Servizi
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Cristina Bassani, Mario Bassani e Giandomenico Cozzi hanno rappresentato Engie Servizi S.p.A.; l’avvocato Angela Sarli ha assistito il Comune di Vizzolo Predabissi; gli avvocati Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani hanno rappresentato la Città Metropolitana di Milano.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10402/2025, ha definito l’appello promosso da Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A., assistita dagli avvocati Cristina Bassani, Mario Bassani e Giandomenico Cozzi) avverso la sentenza del TAR Lombardia – n. 2861 del 22 dicembre 2021 – che aveva respinto il ricorso della società contro diversi atti del Comune di Vizzolo Predabissi (difeso dall’avvocato Angela Sarli) e della Città Metropolitana di Milano (rappresentata dagli avvocati Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani) in materia di responsabilità per danno ambientale e gestione di una discarica nel territorio comunale (RG 5486/2022).
La vicenda giudiziaria trae origine dall’ordinanza n. 4 del 30 aprile 2015, con cui il Comune di Vizzolo Predabissi aveva ordinato a più società – tra cui Engie Servizi/Cofely Italia – di rimuovere il percolato presente nella vasca di accumulo e nei pozzi della discarica in località Montebuono e di adottare misure di messa in sicurezza. La motivazione risiedeva nell’accertata situazione di inquinamento ambientale, rilevata dall’Arpa, con sversamento di percolato nel fiume Lambro. Cofely Italia, incaricata della manutenzione del sito su contratto, ha impugnato l’ordinanza e altri atti conseguenti (nota del 20 novembre 2019 e provvedimento dirigenziale del 27 luglio 2020), sostenendo di non essere tenuta alle contestate obbligazioni.
Il TAR Lombardia aveva respinto tutte le censure di Cofely, attribuendo corresponsabilità nelle cause dell’inquinamento, in ragione degli obblighi contrattuali di manutenzione degli impianti di smaltimento del percolato. Il Consiglio di Stato, dopo avere disposto una verificazione tecnica affidata al Politecnico di Milano e aver acquisito ulteriori atti, si è trovato a valutare sia il rapporto tra la condotta delle parti coinvolte sia l’applicazione degli oneri per la messa in sicurezza della discarica.
La sentenza ha confermato la ratio del giudizio di primo grado, ritenendo la responsabilità da abbandono di rifiuti (art. 192 d.lgs. 152/2006) fondata sul principio del “più probabile che non”, alla luce di riscontri tecnici che hanno evidenziato l’incidenza causale dell’omessa manutenzione degli impianti di estrazione del percolato e di captazione del biogas da parte di Engie. Il verificatore tecnico ha concluso che tali omissioni hanno causato o concorso a causare la situazione di inquinamento riscontrata.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Engie Servizi, confermando la responsabilità solidale della società per le spese di bonifica sostenute dal Comune. La pronuncia comporta, per Engie Servizi, il mantenimento dell’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti e al pagamento in solido degli interventi realizzati in danno, per un valore accertato in oltre 3 milioni di euro. Sono state inoltre condannate le spese di lite del secondo grado (€5.000 per ciascuna delle due controparti, oltre accessori di legge), consolidando il principio della compartecipazione alla responsabilità ambientale in base agli obblighi contrattuali e al nesso causale tra la condotta omissiva e il danno ambientale.

