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Città Metropolitana di Venezia ottiene la conferma delle responsabilità ambientali per l’ex Consorzio Agrario


Pubblicato il: 1/12/2026

Gli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto hanno rappresentato la Città Metropolitana di Venezia. Gli avvocati Stefano Grassi e Francesco Grassi hanno assistito Eni Rewind S.p.a., mentre Chiara Cacciavillani e Marta Cendron hanno assistito Gervino 1140 S.r.l. L’avvocato Stefano Baciga ha rappresentato il Consorzio Agrario del Nordest.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10409/2025, si è pronunciato in via definitiva su due ricorsi in appello (n. 8/2025 e n. 527/2025) proposti rispettivamente dalla società Eni Rewind S.p.a. e dal Consorzio Agrario del Nordest società cooperativa, avverso le sentenze n. 1297/2024 e n. 1296/2024 del T.a.r. Veneto. I ricorsi riguardavano la legittimità del provvedimento prot. n. 47234 del 6 luglio 2023, con il quale la Città Metropolitana di Venezia ha individuato Eni Rewind e il Consorzio Agrario quali soggetti responsabili della potenziale contaminazione dell’area in Via S. Nicolò n. 20 a Portogruaro, attualmente di proprietà di Gervino 1140 S.r.l.

L’origine della controversia è legata all’inquinamento da ceneri di pirite e da idrocarburi riscontrato nel sito, storicamente di proprietà del Consorzio Agrario dopo passaggi tra diverse società. L’autorità amministrativa, sulla base di evidenze storiche e ambientali, aveva ascritto a Eni Rewind (in quanto successore della ex Fabbrica Perfosfati) e al Consorzio Agrario le rispettive responsabilità per l’interramento delle ceneri di pirite, nonché al Consorzio anche quella in relazione alla contaminazione da idrocarburi.

Entrambe le parti avevano impugnato in primo grado i provvedimenti amministrativi dinanzi al T.a.r. del Veneto, ottenendo esito sfavorevole. I giudici di primo grado avevano infatti confermato la legittimità della ricostruzione effettuata dalla Città Metropolitana e respinto i ricorsi, riconoscendo la responsabilità presunta in base al criterio del “più probabile che non”, già avallato in precedenti giudizi amministrativi.

Nel giudizio avanti al Consiglio di Stato, Eni Rewind e il Consorzio Agrario hanno ribadito la carenza di prova sul nesso causale tra la loro attività e la contaminazione, contestando l’applicazione di presunzioni semplici e la pretesa solidale dell’obbligo di bonifica. Ulteriori contestazioni sono state sollevate circa i doveri procedimentali dell’amministrazione e la suddivisione degli oneri di bonifica in base alla successione nella proprietà del sito. Tuttavia le doglianze sono state ritenute infondate o inammissibili.

Il Collegio ha ribadito i principi consolidati in materia ambientale, secondo cui l’accertamento della responsabilità si fonda sul criterio del “più probabile che non” e sulla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. La mancanza di una prova formale sulla cessione delle ceneri di pirite non esclude la responsabilità, risultando più plausibile la provenienza dal vicino stabilimento Perfosfati. Per l’inquinamento da idrocarburi, il Consorzio Agrario risulta il gestore storico dell’area per settant’anni, rendendo più probabile un ricondursi della responsabilità a suo carico. L’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte dell’attuale proprietaria Gervino o la stipula di una convenzione urbanistica non elidono il dovere dell’amministrazione di individuare i responsabili dei fatti di inquinamento.

La sentenza del Consiglio di Stato ha quindi respinto integralmente gli appelli principali di Eni Rewind e Consorzio Agrario e dichiarato improcedibile l’appello incidentale del Consorzio. Dal punto di vista economico e giuridico, la pronuncia conferma la legittimità dell’ordine solidale di bonifica disposto ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006. Eni Rewind e Consorzio Agrario sono stati condannati, in solido, a rifondere le spese di lite alla Città Metropolitana di Venezia e a Gervino 1140 S.r.l., nella misura di euro 6.000 per ciascuna controparte, oltre accessori di legge.