Agricola San Martino ottiene la conferma dell'incentivo fotovoltaico contro il GSE
Pubblicato il: 1/13/2026
Gli avvocati Corrado Canafoglia e Salvatore Menditto hanno assistito Agricola San Martino s.r.l. Gli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese hanno rappresentato il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.
Si è concluso con una sentenza di rigetto il ricorso per revocazione promosso dal Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. contro Agricola San Martino s.r.l. dinanzi al Consiglio di Stato (sezione II, sentenza n. 10415/2025, r.g. n. 3548/2025), avente ad oggetto la legittimità di un provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti relative a un impianto fotovoltaico.
La vicenda ha riguardato un impianto fotovoltaico di proprietà di Agricola San Martino s.r.l., situato in Fossombrone (PU), per il quale la società aveva richiesto, nel 2011, l’accesso alle tariffe incentivanti previste dal cosiddetto “quarto conto energia” e la maggiorazione del 10% per l’utilizzo di componenti europei. Inizialmente, la domanda era stata accolta dal GSE; tuttavia, a seguito di verifiche documentali e sopralluoghi tra il 2014 e il 2016, il Gestore aveva contestato carenze nelle attestazioni dell’origine europea e della conformità tecnica dei moduli installati, ritenendo che la certificazione rilasciata fosse temporalmente successiva alla produzione e che ci fossero ambiguità sulla reale provenienza dei componenti. Nel 2017 era stata così disposta la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti.
Agricola San Martino aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio che, con sentenza n. 965/2022, aveva respinto gran parte del ricorso, accogliendo solo alcune doglianze sul diniego di riesame. Seguirono ulteriori giudizi amministrativi, fino alla pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1837/2025) che, accogliendo l’appello della società, annullava la decadenza, riconoscendo che la disciplina all’epoca vigente non prevedeva, a pena di decadenza, il deposito della certificazione di conformità contestata. Contestualmente, il Consiglio di Stato compensava le spese dei due gradi di giudizio principali e rigettava la domanda risarcitoria della società.
Il GSE ha quindi proposto ricorso per revocazione, lamentando diversi vizi, fra cui la sussistenza di errori di fatto, l’acquisizione di atti rilevanti dopo la sentenza e la contraddittorietà rispetto a un precedente giudicato (la sentenza TAR Lazio n. 20508/2024). La società resistente ha eccepito plurime ragioni di inammissibilità.
Nel merito, la sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le doglianze di GSE. Quanto agli asseriti errori di fatto, il Collegio ha osservato che le valutazioni fornite dalla precedente decisione riguardavano oggetto già dibattuto e non meri abbagli sensoriali, come richiesto a fondamento della revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.; anche la questione della presunta novità dei documenti non regge, perché il GSE era in possesso della documentazione ben prima della discussione, o perché comunque non determinante rispetto alla decisione adottata. Non sussiste infine contrasto tra giudicati, perché le cause decise avevano ad oggetto provvedimenti e ambiti normativi differenti e la questione era stata affrontata espressamente dal giudice che ha respinto l’eccezione.
Il Consiglio di Stato ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dal GSE, riconoscendo come decisivo il rispetto dei principi generali in materia di errore revocatorio e giudicato e confermando la legittimità della posizione di Agricola San Martino s.r.l. Conseguentemente, il GSE è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, quantificate in 10.000 euro oltre accessori di legge, mentre il provvedimento di decadenza resta annullato e la società mantiene il diritto all’incentivo, senza riconoscimento di maggiorazione né risarcimenti ulteriori.

