Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Comune di Vado Ligure vede confermata la pretesa sul contributo straordinario da Ecosavona


Pubblicato il: 1/13/2026

Gli avvocati Avilio Presutti, Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella e Rosanna Macis hanno assistito Ecosavona s.r.l. L'avvocato Paolo Gaggero ha rappresentato il Comune di Vado Ligure.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10421/2025 pronunciata sul ricorso numero 2352/2025, ha deciso sull’appello di Ecosavona s.r.l., assistita dai propri legali, contro il Comune di Vado Ligure, difeso dall’avv. Paolo Gaggero.

La controversia riguarda l’accertamento della non debenza del contributo straordinario richiesto dal Comune per l’ampliamento della discarica gestita da Ecosavona in località Boscaccio, nonché la nullità dei titoli e degli atti fondanti la pretesa creditoria comunale, tra cui il provvedimento esecutivo del settembre 2024.

La vicenda muove dal rilascio, nel 2023, del provvedimento autorizzatorio unico regionale per l’ampliamento di una discarica per rifiuti urbani non pericolosi, di proprietà di Ecosavona. Il progetto interessava aree agricole esterne al precedente perimetro della discarica. Il Comune, intervenuto con delibera del gennaio 2023, aveva subordinato il proprio parere favorevole alla stipula di una convenzione comprendente anche il pagamento dei contributi di costruzione (ordinario e straordinario). A fronte della richiesta comunale per il pagamento di tali contributi, la società presentava ricorso al TAR Liguria.

Il giudizio di primo grado si era concluso con la sentenza n. 133/2025 del TAR Liguria, la quale aveva respinto le domande della società, ritenendo dovuti sia il contributo ordinario che quello straordinario, e condannando Ecosavona al pagamento delle spese. Da qui l’appello davanti al Consiglio di Stato, affiancato da un appello incidentale del Comune, da esaminarsi solo subordinatamente all'eventuale accoglimento del ricorso principale.

Dal punto di vista giuridico, il Consiglio di Stato ha dapprima riconosciuto che l’azione volta a far valere la nullità degli atti non è soggetta a termini decadenziali in quanto attiene a situazioni di diritto soggettivo, ma ha poi rigettato tutte le doglianze di merito della società. Sul contributo ordinario, il Collegio ha chiarito che l’ipotesi di esonero di cui all’art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 è di stretta interpretazione e non si estende a opere private realizzate per fini imprenditoriali, anche se di interesse pubblico indiretto; la discarica, infatti, resta di proprietà e a favore del soggetto privato, non sussistendo quei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.

Analoga valutazione viene fatta per il contributo straordinario, previsto dall’art. 16, comma 4, lett. d-ter), dello stesso decreto: tale misura perequativa si giustifica per il maggior valore derivante dalla variante urbanistica a favore del privato e deve essere corrisposta anche in caso di variante approvata tramite procedimento speciale. In conclusione, la sentenza respinge integralmente l’appello di Ecosavona s.r.l., confermando la legittimità della pretesa comunale al versamento sia del contributo ordinario che straordinario di costruzione, nonché dei criteri applicati per la loro quantificazione.

L’appello incidentale del Comune è dichiarato improcedibile per carenza di interesse. Per effetto della pronuncia, Ecosavona dovrà versare al Comune di Vado Ligure l’importo richiesto a titolo di contributi e rimborsare le spese del giudizio in misura di euro 5.000, oltre accessori di legge. La decisione, oltre a definire il contenzioso, chiarisce l’ambito di applicazione delle esenzioni contributive in materia edilizia e urbanistica.