Regione Puglia ottiene conferma dallo Stato sullo screening VIA per impianto fotovoltaico
Pubblicato il: 1/14/2026
L'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Globalbio S.r.l. L'avvocato Tiziana Teresa Colelli ha rappresentato la Regione Puglia.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10423/2025 (ricorso n. 8433/2023), ha pronunciato la decisione su un contenzioso tra Globalbio S.r.l. (già Manduria Helios 2 S.r.l.) e la Regione Puglia, relativo all'assoggettabilità a screening VIA di un impianto fotovoltaico sito nel territorio di Manduria (TA), di potenza pari a 7,45 MW.
La sentenza chiude un giudizio promosso contro la pronuncia del TAR Puglia n. 440/2023 che aveva confermato la scelta della Regione di sottoporre il progetto a procedura di screening VIA. La vicenda nasce nel 2007, con la presentazione da parte di Globalbio della domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003. Dopo un iter articolato e controverso, la Regione Puglia nel 2021 ha ritenuto non condivisibili le conclusioni di una perizia di parte prodotta dalla società, in cui si sosteneva l’esclusione dall’obbligo di screening.
Secondo la Regione, la soglia di potenza applicabile per l’assoggettamento a screening era quella di 1 MW prevista dall’allegato IV parte II d.lgs. 152/2006, mentre per la società sarebbe dovuta essere quella più favorevole di 15 MW prevista dalla L.R. n. 25/2007, in quanto la richiesta era anteriore alle disposizioni più restrittive.
Nel ricorso davanti al TAR, Globalbio aveva fondato le proprie ragioni su più motivi centrati sulla corretta individuazione della normativa applicabile, sulla valenza della perizia di parte e sull’asserito comportamento ostruzionistico della Regione.
Il TAR Puglia, tuttavia, ha ritenuto che la soglia da considerare fosse in ogni caso quella di 1 MW, confermando la valutazione della Regione Puglia e respingendo il ricorso della società.
La decisione è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, che ha disposto anche un approfondimento istruttorio sulla corretta interpretazione delle linee guida del D.M. 30 marzo 2015 in tema di cumulo di potenze e soglie assoggettamento a screening VIA, sulla rilevanza delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 199/2021 e sulla successione della disciplina statale e regionale.
Il Consiglio di Stato ha individuato negli atti normativi statali – in particolare nell’allegato IV parte II d.lgs. 152/2006 e nel D.M. 30 marzo 2015 – il quadro giuridico applicabile. La soglia di assoggettabilità a screening è risultata dunque pari a 1 MW, da applicare anche ai progetti presentati in epoca anteriore se la procedura non era conclusa, come nel caso in esame. La tesi difensiva della società, incentrata sull’applicazione retroattiva di soglie più favorevoli e sull’effetto delle linee guida nei casi di cumulo di impianti, è stata ritenuta infondata poiché l'applicazione del criterio del cumulo porterebbe a una soglia ancora più restrittiva, non a una esenzione dal controllo.
Con la sentenza n. 10423/2025, il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello della società, confermando la legittimità dell'operato regionale e la sottoposizione del progetto alla procedura di screening VIA per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Dal punto di vista economico e giuridico, la decisione determina l’obbligo per Globalbio di sottoporre il progetto di impianto fotovoltaico all’intera procedura di verifica di impatto ambientale prevista per impianti di potenza superiore a 1 MW, confermando anche la discrezionalità amministrativa in capo alla Regione per le verifiche di merito. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

