Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Valori s.c. a r.l. mantiene l'aggiudicazione dei lavori sulla S.S. 89 Garganica


Pubblicato il: 1/14/2026

Gli avvocati Filippo Donati e Gianluigi Pellegrino hanno assistito Aleandri s.p.a.; gli avvocati Roberta Anna Ninni, Monica Ortolano e Fiorella Forziati hanno rappresentato Anas s.p.a.; gli avvocati Francesco Zaccone e Francesco Mollica hanno affiancato Valori s.c. a r.l. Consorzio Stabile.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha emesso la sentenza n. 10427/2025 decidendo il contenzioso iscritto al n. 5226/2025 tra Aleandri s.p.a., Anas s.p.a., l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e Valori s.c. a r.l. Consorzio stabile. Il caso trae origine dalla procedura di gara (CIG 96662287AF) per l’affidamento dei lavori sulla S.S. 89 Garganica. La controversia è nata a seguito dell’annullamento, da parte di Anas, dell’aggiudicazione originariamente disposta in favore dell’ATI guidata da Aleandri s.p.a. (mandataria) e Sideco (mandante), in ragione di irregolarità nelle dichiarazioni delle quote di partecipazione e possesso dei requisiti SOA. Valori s.c. a r.l., secondo classificato, è divenuto aggiudicatario dopo la revoca.

La vicenda inizia nel dicembre 2023 con l’aggiudicazione all’ATI Aleandri-Sideco dei lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e del collegamento con Manfredonia. Successivamente, in fase di verifica dei requisiti, Anas ha rilevato che la mandante Sideco aveva dichiarato, per errore materiale asserito, una quota di partecipazione del 16% (riparto nelle categorie OG6 e OS21 del 40% anziché del 10%). Tale dichiarazione non corrispondeva ai requisiti di cifra d’affari effettivamente posseduti e dichiarati (12,25%), generando uno scostamento non sanabile. Anas ha quindi annullato in autotutela l’aggiudicazione e disposto l’esclusione dell’ATI guidata da Aleandri, assegnando poi la gara a Valori s.c. a r.l.

Nel primo grado, Aleandri s.p.a. aveva proposto ricorso contro il provvedimento di Anas e le connesse valutazioni di Anac, sostenendo che si trattasse di errore materiale emendabile attraverso soccorso istruttorio e che la disciplina di gara consentisse la sanatoria di tali discrepanze. Il TAR Puglia, sentenza n. 640/2025, ha respinto il ricorso ritenendo che l’errore dichiarato non fosse né riconoscibile né immediatamente rilevabile dai documenti di gara e che, anche ai sensi della lex specialis e della normativa vigente al momento dei fatti (d.lgs. n. 50/2016), la mancanza di requisiti di partecipazione non fosse emendabile dopo la presentazione dell’offerta. Valori s.c. a r.l. ha proposto appello incidentale avverso la mancata immediata esclusione di Aleandri per altre ragioni, non esaminate per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento espresso dal TAR: la carenza del requisito di qualificazione in misura coerente con la quota di esecuzione dei lavori costituisce causa di esclusione non emendabile né integrabile successivamente. La discrepanza tra le cifre dichiarate – presente sia nell’offerta sia nel mandato collettivo – non configura un errore materiale sanabile, in quanto non immediatamente e oggettivamente riconoscibile come frutto di mera disattenzione. Il soccorso istruttorio non può essere adoperato per modificare elementi essenziali dell’offerta, tra cui la ripartizione delle quote nei raggruppamenti temporanei, pena la violazione della par condicio dei concorrenti.

In conclusione, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10427/2025 ha respinto l’appello principale proposto da Aleandri s.p.a. e dichiarato improcedibile quello incidentale di Valori s.c. a r.l., confermando così la legittimità dell’esclusione dalla gara dell’ATI Aleandri-Sideco e il mantenimento dell’aggiudicazione in capo al Consorzio Valori. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della controversia, senza ricadute economiche aggiuntive sulle parti.