Adrigas ottiene la riforma sul diritto d’accesso agli atti di gara
Pubblicato il: 1/15/2026
L’avvocato Stefano Ferla ha rappresentato Adrigas s.p.a.; gli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello e Andrea Conforto hanno assistito Italgas Reti s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10430/2025 (ricorso n. 5626/2024), si è pronunciato sull’appello proposto da Adrigas s.p.a., aggiudicataria della concessione per la distribuzione di gas naturale nell’ambito territoriale minimo di Rimini. Oggetto del giudizio erano le questioni relative all’accesso agli atti di gara richiesto dalla seconda classificata Italgas Reti s.p.a., nell’ambito della procedura CIG 856336150C, indetta dal Comune di Rimini. Quest’ultimo non si è costituito in giudizio.
La vicenda trova origine nella gara pubblicata nel dicembre 2020 e conclusa con l’aggiudicazione ad Adrigas.
Contestando l’esito, Italgas aveva presentato sia istanza di accesso agli atti, in parte respinta per motivi di riservatezza addotti da Adrigas, sia ricorso al TAR. L’ordinanza n. 433/2024 del TAR Emilia Romagna aveva accolto in parte la richiesta di Italgas, ordinando l’ostensione dei documenti ritenuti indispensabili per la difesa, nonostante l’opposizione di Adrigas e alcune richieste di secretazione.
Nel ricorso al Consiglio di Stato, Adrigas ha censurato soprattutto la genericità dell’istanza di accesso di Italgas e l’insufficienza della motivazione circa la necessità dei documenti coperti da segreto industriale. Italgas ha resistito, rilevando la tardività e infondatezza del gravame. Il procedimento è stato anche sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE (causa C-686/24), che ha chiarito i criteri di bilanciamento tra diritto di difesa e tutela dei segreti tecnici e commerciali nelle gare pubbliche.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la richiesta di accesso, riconoscendo come, per alcuni documenti di gara, Italgas avesse addotto specifiche ragioni difensive idonee a superare l’opposizione di Adrigas. Per altri, invece, l’istanza non era sufficientemente motivata. Le argomentazioni in appello si sono concentrate sulla dimostrazione della stretta indispensabilità dei documenti richiesti rispetto alle esigenze difensive, nonché sulla tutela dei segreti commerciali e sul corretto contraddittorio procedimentale.
La decisione della Corte di Giustizia, recepita dal Consiglio di Stato, ha avuto un ruolo fondamentale: secondo il diritto UE, l’accesso a documentazione coperta da segreti può essere consentito solo all’esito di un bilanciamento puntuale dei contrapposti interessi, nel rispetto dell’obbligo di motivazione e non con automatica prevalenza del diritto di difesa su quello alla riservatezza.
La sentenza del Consiglio di Stato richiama i passaggi essenziali della pronuncia europea e chiarisce che il giudice, così come l’amministrazione aggiudicatrice, deve esaminare caso per caso, motivando la scelta sul concreto rapporto tra esigenze difensive e tutela del segreto.
In accoglimento parziale dell’appello di Adrigas, il Consiglio di Stato ha pertanto riformato l’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva dato prevalenza automatica alle ragioni difensive, disponendo che il Comune di Rimini debba ripronunciarsi sull’istanza di accesso operando il necessario bilanciamento dei contrapposti interessi, come individuato dalla normativa unionale e nazionale.
Nessuna delle parti è risultata soccombente in via esclusiva, con integrale compensazione delle spese. La sentenza segna un punto chiave per la tutela dei segreti industriali nei ricorsi relativi alle gare pubbliche.

