Captrain Italia ottiene la riforma sull’attribuzione dei contributi trasporto merci ferroviario
Pubblicato il: 1/16/2026
L’avvocato Massimo Giordano ha assistito Captrain Italia S.r.l.; l’avvocato Arturo Cancrini ha affiancato RAM Logistica Infrastrutture.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato con la sentenza n. 10432 del 2025 (ricorso n. 4159/2025) in merito al contenzioso tra Captrain Italia S.r.l., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RAM Logistica Infrastrutture, relativo alla corretta determinazione dei contributi pubblici riconosciuti per il trasporto merci su ferro nell’anno 2021. La vicenda origina da un ricorso promosso da Captrain Italia avverso la determinazione ministeriale del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la quantificazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale n. 566 del 2020.
L’oggetto del contendere concerneva la corretta interpretazione della sommatoria dei chilometri percorsi su infrastruttura nazionale e di quelli transitati nelle regioni meridionali e insulari, in funzione della richiesta di incentivi al trasporto merci su ferrovia, differenziati tra contributo speciale sud/isole e contributo nazionale. In particolare, Captrain aveva chiesto il riconoscimento del contributo su oltre 950 mila km per le tratte sud/isole e su oltre 3 milioni 698 mila km sul territorio nazionale, oltre a escludere più di 72 mila km percorsi con motori diesel. La somma complessiva dichiarata era di oltre 4 milioni 722 mila km, poi corretta dall’istruttoria di RAM Logistica Infrastrutture. Tuttavia, il Ministero aveva riconosciuto i contributi su una base chilometrica che, secondo la società, non contemplava la totale spettanza prevista dal decreto, considerando erroneamente i km percorsi nel sud e nelle isole come ricompresi nella quota nazionale, e non cumulabili.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 22161/2024, aveva rigettato il ricorso di Captrain, ritenendo che l’errore nella domanda fosse attribuibile alla stessa società per non aver sommato i km sud/isole a quelli nazionali, giudicando inoltre insuperabile tale errore alla luce del principio di autoresponsabilità nella partecipazione a procedure per incentivi pubblici.
Giunta in grado d'appello, la controversia è stata esaminata dal Consiglio di Stato, che ha approfondito sia la ricostruzione storica delle dichiarazioni chilometriche sia la ricostruzione giuridica delle voci di contributo previste. È emerso che la domanda presentava un’ambiguità risolvibile sulla base dei soli elementi dichiarati e dell’istruttoria acquisita, chiarendo come il totale dei chilometri spettanti ai benefici dovesse essere la somma delle tratte sud/isole e della restante tratta nazionale. Ha assunto particolare rilievo il principio di buona fede e di collaborazione amministrativa (art. 6 l. n. 241/1990), che avrebbe imposto all’Amministrazione l’avvio di un soccorso istruttorio in presenza di ambiguità facilmente riscontrabili dalla documentazione; si è inoltre applicata la giurisprudenza in tema di rettifica d’ufficio degli errori manifesti nei procedimenti amministrativi.
La decisione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Captrain Italia, riformando la sentenza di primo grado e accogliendo il ricorso originario. È stato statuito che, in sede di esecuzione della sentenza, dovrà essere riconosciuta a Captrain la somma effettivamente spettante previa nuova verifica istruttoria e contraddittoria, computando tutti i chilometri ammissibili secondo la corretta interpretazione. le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Restano dunque rilevanti conseguenze economiche dirette in termini di maggiori contributi spettanti e un chiarimento interpretativo di rilievo per le future istanze di incentivazione nel settore del trasporto ferroviario elettrico.

