Consorzio Unyon confermata l'aggiudicazione per il viadotto Fondo Valle Tammaro
Pubblicato il: 1/16/2026
L’avvocato Roberto Prozzo ha assistito Tecnocostruzioni S.r.l. Gli avvocati Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti hanno rappresentato Consorzio Stabile Unyon S.C. a r.l. (mandataria dell’ATI con Pontedil S.r.l.), mentre l’avvocato Marcello Fortunato ha affiancato Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (Acamir).
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 10436/2025 nel procedimento n. 8285/2024, si è pronunciato sul contenzioso tra Tecnocostruzioni S.r.l., Consorzio Stabile Unyon S.C. a r.l. (mandataria dell’ATI con Pontedil S.r.l.) e Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (Acamir), riguardante la complessa procedura pubblica per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione e realizzazione dell’intervento denominato “Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondovalle Tammaro – completamento strada a scorrimento veloce”, identificata con CIG 9738861A54.
La vicenda origina dal secondo posto ottenuto da Tecnocostruzioni S.r.l. nella gara bandita da Acamir. L’impresa ha impugnato – davanti al TAR Campania – tutti gli atti di gara che avevano condotto all’aggiudicazione dell’appalto all’ATI Unyon/Pontedil, chiedendo oltre all’annullamento anche la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato e il subentro, ovvero il risarcimento danni qualora la riammissione non fosse stata possibile. La procedura era stata impostata come ristretta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e vedeva tra i requisiti per la partecipazione una dettagliata serie di condizioni tecniche e assicurative sia per l’esecuzione dei lavori che per i progettisti.
In primo grado il TAR Campania, con sentenza n. 4745/2024, ha respinto il ricorso di Tecnocostruzioni S.r.l., giudicando in parte infondate e in parte inammissibili tutte le censure: dalla presunta inidoneità del contratto di avvalimento tra Pontedil S.r.l. e l’ausiliaria Cincotti Costruzioni S.r.l., all’asserita irregolarità nella presentazione di varianti progettuali e nella valutazione dei punteggi tecnici da parte della commissione giudicatrice.
La causa è quindi approdata in appello davanti al Consiglio di Stato, che ha approfondito tutti i motivi di doglianza, compresa la contestata natura delle soluzioni progettuali proposte dall’ATI aggiudicataria (ritenute da Tecnocostruzioni vere e proprie varianti non ammesse) e la presunta inadeguatezza delle coperture assicurative e dei requisiti tecnici. È stata anche disposta una verificazione tecnica, affidata a un docente del Politecnico di Torino, per stabilire se le modifiche progettuali costituivano effettivamente varianti o semplici migliorie.
In diritto, il Consiglio di Stato ha ricostruito l’impianto della procedura amministrativa e delle censure, aderendo all’orientamento secondo cui il contratto di avvalimento stipulato era congruo e conforme alla normativa, pur senza una precisa elencazione delle risorse. Decisiva, inoltre, la relazione tecnica che ha confermato la qualificazione delle modifiche progettuali come semplici migliorie, non alterando i caratteri essenziali dell’opera prevista dal bando.
Giuridicamente, la pronuncia assume rilievo perché, sulla base della consolidata giurisprudenza, si ribadisce che la mera mancata puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria non inficia la validità del contratto di avvalimento, quando l’impegno assunto sia pieno e incondizionato. Anche sulla valutazione delle offerte tecniche, la sentenza conferma l’ampio margine di discrezionalità della commissione, limitando il sindacato giurisdizionale ai soli casi di manifesta illogicità o arbitrarietà.
Con tale decisione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Tecnocostruzioni S.r.l. confermando la legittimità dell’aggiudicazione a favore del raggruppamento Unyon/Pontedil e della determina di Acamir. L’impresa appellante è stata inoltre condannata a rifondere le spese di giudizio alle parti vittoriose, per 5.000 euro ciascuna, oltre agli oneri di legge e alle spese di verificazione per 10.500 euro complessivi.

