Comune di Massino Visconti legittimo il diniego all’antenna Iliad nella zona a rischio idrogeologico
Pubblicato il: 1/9/2026
L'avvocato Filippo Pacciani ha assistito ILIAD Italia s.p.a.; gli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre hanno rappresentato il Comune di Massino Visconti.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato con sentenza n. 10439/2025 sul ricorso n. 1691/2024 proposto da ILIAD Italia s.p.a. contro il Comune di Massino Visconti. La controversia riguardava il diniego definitivo del Comune all’autorizzazione per installare una stazione radio base di telefonia mobile in via Vianelle, sito ricadente in area classificata a elevato rischio idrogeologico (Classe IIIA del PRG).
La decisione oggetto della sentenza risolve l’appello avverso la sentenza del TAR Piemonte n. 898/2023 che aveva già confermato la validità dei dinieghi comunali. La vicenda trae origine dall’istanza di ILIAD, rivolta nel 2021 al Comune e all’ARPA, per l’installazione di un nuovo impianto telefonico. Un primo diniego comunale, annullato dal TAR per carenza motivazionale, aveva portato a un nuovo procedimento che si è concluso, nel 2022, con un ulteriore diniego.
Il Comune, sulla scorta delle relazioni tecniche del proprio consulente geologo, aveva ribadito che l’area era ad edificabilità nulla e soggetta a pericolosità morfologica elevata, escludendo la possibilità di deroghe salvo che per alcune opere pubbliche non diversamente localizzabili.
Il TAR Piemonte, con la sentenza impugnata, aveva respinto il ricorso di ILIAD ritenendo, in particolare, che la normativa urbanistica non consentisse l’insediamento di impianti privati nelle aree in oggetto, riconoscendo la deroga solo per opere pubbliche. Le ulteriori censure su rischio idrogeologico e mancanza di siti alternativi erano state dichiarate assorbite o comunque infondate, evidenziando che ILIAD non aveva fornito elementi certi sull’assenza di localizzazioni alternative sufficientemente idonee e che la motivazione adottata dal Comune non fosse illogica.
La decisione del Consiglio di Stato argomenta, in primo luogo, che l’articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, la cui ratio è la salvaguardia della pubblica incolumità in aree ad alta pericolosità, consente eccezioni solo per specifiche opere pubbliche non altrimenti localizzabili, tra cui gli impianti di telecomunicazione realizzati da enti pubblici. L'assimilazione normativa tra infrastrutture private e opere di urbanizzazione primaria, infatti, non vale a trasformare i manufatti privati in "opere pubbliche" ai sensi della disciplina urbanistica, né a superare il vincolo di inedificabilità imposto dal piano regolatore per motivi di sicurezza idrogeologica. Viene inoltre rilevato che ILIAD non ha dato prova dell’assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili fuori dall’area a rischio, e che nemmeno sussistono i presupposti giuridici per la richiesta di disapplicazione della norma urbanistica per presunto contrasto con la normativa europea sulla concorrenza.
Il Consiglio di Stato ha così rigettato l’appello di ILIAD, ritenendo prevalente il principio di precauzione rispetto alle esigenze dell’operatore privato e chiarendo che le condizioni per la deroga non sussistono, specie in assenza della prova che il servizio non possa essere assicurato diversamente.
Sotto il profilo economico, la società ILIAD è stata condannata a rifondere al Comune di Massino Visconti le spese di giudizio, quantificate in euro 4.000 oltre accessori di legge. Giuridicamente la pronuncia conferma la possibilità per i Comuni di mantenere vincoli rigorosi nelle zone a rischio idrogeologico e di limitare l’edificabilità ai soli casi espressamente previsti dalla regolamentazione urbanistica locale, anche a fronte di servizi di pubblica utilità erogati da soggetti privati.

