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Consorzio Aquarno e Chimet esonerati dalla responsabilità per inquinamento nel caso Lerose


Pubblicato il: 1/9/2026

Gli avvocati Giovanni Calugi e Fabio Beconcini hanno assistito Consorzio Aquarno S.p.A. e Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno S.p.A. Gli avvocati Francesco Fonderico e Andrea Farì hanno rappresentato T.C.A. Trattamenti Ceneri Auroargentifere S.p.A. Gli avvocati Roberto Alboni e Roberto Borgogno hanno rappresentato Chimet S.p.A. L’avvocato Fabio Ciari ha rappresentato Regione Toscana e Provincia di Arezzo.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 10458/2025 (ric. n. 7127/2024), pubblicata il 30 dicembre 2025, si è pronunciato su una complessa controversia che vedeva contrapposti la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo da un lato, e le società Consorzio Aquarno S.p.A., Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno S.p.A., T.C.A. Trattamenti Ceneri Auroargentifere S.p.A. e Chimet S.p.A. dall’altro. Il contenzioso prendeva le mosse dal decreto n. 8461/2023 della Regione Toscana, con cui le predette società erano state individuate quali corresponsabili della contaminazione ambientale del sito "Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi in Località Le Valli - Zona Cave" nel Comune di Bucine (AR), già gestito dalla società Lerose S.r.l. La vicenda coinvolgeva l’obbligo di bonifica del sito a seguito di accertamenti ARPAT su superamenti dei limiti di legge per numerose sostanze nei suoli e nelle acque sotterranee.

La storia ha origine dagli accertamenti eseguiti da ARPAT nel 2021, che avevano riscontrato contaminazioni nel suolo e nelle acque imputabili a rifiuti gestiti nell’impianto Lerose S.r.l. e conferiti anche da T.C.A. S.p.A., Chimet S.p.A. e Consorzio Aquarno S.p.A. Sulla scorta di tali risultanze, Regione Toscana aveva emesso un provvedimento ordinando ai soggetti individuati di rimuovere la fonte di contaminazione e presentare piani di bonifica. Le società destinatarie contestarono tanto l’accertamento della responsabilità quanto la competenza amministrativa della Regione, promuovendo ricorsi autonomi avanti al Tar Toscana.

In primo grado il Tar Toscana, riunendo i ricorsi (sentenza n. 409/2024), aveva accolto le domande delle società ricorrenti: secondo il Tar non risultava configurabile, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità provinciali agli impianti e dei comportamenti tenuti, una responsabilità delle società T.C.A., Chimet, Consorzio Aquarno e Consorzio Depuratore per l’inquinamento riscontrato. Il Tar aveva anche riconosciuto la legittimità della convalida amministrativa degli atti regionali intervenuta dopo la ridefinizione delle competenze amministrative tra Regione e Provincia a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019.

Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha evidenziato alcuni elementi giuridici centrali per la decisione. In particolare, la responsabilità dei conferitori dei rifiuti ai sensi del principio "chi inquina paga" e della normativa ambientale si fonda sul concreto potere e dovere di controllo della filiera di gestione dei rifiuti, nei limiti di quanto effettivamente esigibile e previsto dall’autorizzazione amministrativa. Il Collegio ha ritenuto fondamentale la distinzione tra le diverse tipologie di recupero dei rifiuti autorizzate nell’impianto Lerose: per la produzione di conglomerati cementizi, non richiesto il test di cessione, mentre necessario per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. La presenza dell’autorizzazione provinciale che prevedeva il recupero per la produzione di conglomerati cementizi e l’assenza di poteri di controllo delle società conferenti sull’effettivo ciclo di gestione successivo al conferimento, hanno escluso, secondo il giudice, ogni responsabilità in capo alle stesse per l’inquinamento.

La decisione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale di Regione Toscana, confermando la sentenza di primo grado che aveva escluso responsabilità delle società T.C.A. S.p.A., Chimet S.p.A., Consorzio Aquarno S.p.A. e Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno S.p.A. per la contaminazione del sito di Bucine. Di conseguenza, i provvedimenti regionali che imponevano obblighi di bonifica a carico di tali soggetti sono stati annullati. Sul piano economico e giuridico ciò libera i ricorrenti dagli obblighi e dai relativi costi delle attività di bonifica e dagli eventuali rischi di azioni di rivalsa per la spesa sostenuta dall’amministrazione. Le spese del giudizio sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della complessità della vicenda.