Comune di Napoli ottiene la riforma sul contenzioso tariffe energia Consip
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola hanno rappresentato il Comune di Napoli. Gli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo hanno assistito CPL Concordia Soc. Coop.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8 del 2 gennaio 2026 (RG n. 7353/2023), si è pronunciato sulla controversia tra il Comune di Napoli, CPL Concordia Soc. Coop. (mandataria di un RTI con Consorzio Integra Soc. Coop.) e Consip S.p.A. La vertenza riguardava la revisione dei corrispettivi e delle tariffe per il Servizio Integrato Energia, relativamente al Lotto 9 della Convenzione Consip, per la componente energetica "E" e i trimestri IV 2021, I, II e III 2022.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da CPL Concordia Soc. Coop. dinanzi al TAR Lazio, che aveva impugnato l’allegato D alla Convenzione Consip lamentando la modalità di revisione dei prezzi basata sui valori ARERA per consumi inferiori a 1.400 m3/anno, unitamente all’applicazione della riduzione IVA. Il TAR aveva accolto il ricorso, annullando i provvedimenti di revisione e dichiarando inammissibili le richieste di accertamento del diritto alla revisione prezzi.
Il Comune di Napoli ha quindi appellato la sentenza di primo grado, deducendo molteplici errori, tra cui la violazione del contraddittorio, l’errata interpretazione della clausola revisionale e la mancata considerazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Anche Consip S.p.A. ha proposto appello incidentale, sostenendo la correttezza del proprio operato e la piena conformità della clausola revisionale all’art. 115 del d.lgs. 163/2006. CPL Concordia si è difesa chiedendo il rigetto degli appelli.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla revisione prezzi nei contratti pubblici, e ha evidenziato che la clausola revisionale oggetto di giudizio risulta del tutto sovrapponibile a quella già ritenuta legittima in recenti sentenze dello stesso Consiglio sul sistema MIES della Regione Lazio. In particolare, si è sottolineato che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 impone esclusivamente l’inserimento di una clausola di revisione prezzi, senza predeterminare le modalità esecutive della stessa.
Ciò che ha inciso in modo decisivo sulla risoluzione della controversia è stata l’adesione del Collegio all’interpretazione letterale e vincolante della clausola revisionale presente in contratto, ritenendo che ogni interpretazione sostitutiva o integrativa da parte del giudice sfocerebbe in una rinegoziazione non giustificata in assenza di concreta prova di un’alterazione intollerabile e imprevedibile dell’equilibrio sinallagmatico originario.
Il Consiglio di Stato ha accolto sia l’appello principale del Comune di Napoli sia quello incidentale di Consip S.p.A., riformando integralmente la pronuncia del TAR Lazio e respingendo il ricorso originario di CPL Concordia. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in considerazione della novità e complessità della questione giuridica trattata.

