Consip ottiene ragione sulla clausola revisionale dei prezzi nell’appalto energia
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo hanno rappresentato Rekeep S.p.A. mentre l’avvocato Pierandrea Piccinni ha assistito l’ASL di Lecce.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull’appello n. 544/2024 promosso da Consip S.p.A. contro la sentenza del TAR Lazio n. 12913/2023. Le parti principali del contenzioso sono Consip S.p.A. e Rekeep S.p.A., aggiudicataria di un lotto della gara per il Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per immobili adibiti a uso sanitario (gara MIES 1), cui sono collegate diverse Aziende Sanitarie Locali.
La causa scaturisce dall’interpretazione e applicazione della clausola revisionale relativa alla componente energetica della convenzione stipulata tra Consip e Rekeep per la fornitura di servizi energetici in ambito sanitario. Rekeep aveva contestato la correttezza della revisione prezzi operata da Consip nei trimestri IV 2021, I, II e III 2022, sostenendo che l’indice parametrato sui prezzi unitari del gas naturale – in particolare, i prezzi ARERA escluse imposte e tasse – avrebbe provocato un’alterazione dell’equilibrio contrattuale, a fronte dei rincari del gas e della temporanea riduzione dell’IVA.
In primo grado, il TAR del Lazio aveva accolto la domanda di annullamento proposta da Rekeep, ritenendo la clausola in violazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e rilevando difetto di istruttoria in merito all’applicazione della revisione prezzi. Consip ha impugnato la sentenza, evidenziando la legittimità della clausola revisionale e del suo utilizzo di dati ARERA come parametro oggettivo e idoneo a rilevare l’andamento dei prezzi di mercato.
Il Consiglio di Stato ha approfondito il quadro normativo e contrattuale, richiamando i principi affermati in precedenti decisioni (sentenze n. 1013 e 1014 del 2025) e ha ribadito che la clausola impugnata, parametrata su indici ARERA e accettata dalle parti, è conforme all’art. 115 del Codice degli Appalti. Il Collegio ha escluso che l’articolo suddetto imponga specifiche modalità attuative della revisione prezzi, riconoscendo il ruolo dell’autonomia contrattuale e la natura di rischio assunto volontariamente dal fornitore.
Gli elementi decisivi per la decisione sono la chiarezza della clausola di revisione prezzi, la struttura del contratto (Energy Performance Contract) che prevede la remunerazione del fornitore su base forfettaria e parametrica, nonché l’assenza di una prova concreta e puntuale circa una effettiva, imprevedibile ed intollerabile alterazione dell’equilibrio negoziale, che giustificherebbe una rinegoziazione.
Con la sentenza n. 9/2026, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Consip, riformando la decisione di primo grado e respingendo la domanda di Rekeep relativa alle revisioni prezzo impugnate. Le spese di giudizio sono state compensate, tenuto conto della novità e complessità della questione. La sentenza conferma l’operato di Consip e avrà impatto sulle modalità applicative delle clausole revisorie nei contratti pubblici di durata e valore assimilabili.

