Consip ottiene la riforma della sentenza TAR Lazio sulla revisione prezzi convenzione multiservizi
Pubblicato il: 1/12/2026
Gli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni hanno assistito Siram S.p.A..
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull'appello presentato da Consip S.p.A. (n. 586/2024 R.G.), avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12916/2023, in una controversia che vedeva contrapposta Consip a Siram S.p.A., aggiudicataria di un lotto relativo al servizio di Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per immobili sanitari pubblici. Le Aziende Sanitarie Socio Territoriali Rhodense, Ovest Milanese, Lariana, Santi Paolo e Carlo, Sette Laghi non si sono costituite in giudizio.
Il contenzioso trae origine dall’espletamento di una gara bandita da Consip nel 2014 per il servizio di fornitura energetica e tecnologica a favore di strutture sanitarie pubbliche, gara suddivisa in 16 lotti e aggiudicata, per il lotto 13, a Siram S.p.A., con stipula della convenzione nel settembre 2018. La vicenda si incentra sulle modalità di revisione del prezzo del canone annuo della componente energetica del servizio: la clausola contrattuale prevedeva che la revisione fosse ancorata ai prezzi unitari del gas naturale, come pubblicati trimestralmente da ARERA, per il mercato tutelato. Siram S.p.A. ha impugnato, tra il 2022 e il 2023, la disciplina revisionale contestando la sua idoneità a garantire l’equilibrio negoziale di fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 12916/2023, aveva accolto il ricorso di Siram per violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006 e per difetto di istruttoria, annullando parzialmente la disciplina contrattuale e dichiarando inammissibile la domanda ulteriore della ricorrente.
Con ordinato sviluppo motivazionale, il Consiglio di Stato ha analizzato tanto il tenore letterale delle clausole quanto il panorama normativo, valorizzando in particolare l’impostazione già riconosciuta da precedenti conformi. Il Collegio ha ribadito che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 impone esclusivamente l’inserimento di una clausola revisionale nei contratti pubblici, senza predeterminare metodi o criteri, lasciando così spazio alla volontà negoziale delle parti. Di rilievo, la clausola revisionale parametrata all’indice ARERA è stata giudicata rappresentativa dell’andamento dei prezzi del mercato energetico, pienamente conforme alla normativa e non idonea, di per sé, a produrre effetti distorsivi dell’equilibrio contrattuale o a richiedere ulteriori istruttorie.
Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza impugnata, ha accolto l’appello di Consip, rigettando il ricorso di primo grado di Siram S.p.A.. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della novità e complessità della questione. La decisione consente a Consip di applicare la clausola revisionale sulla base dei prezzi ARERA secondo contratto, preservando la stabilità delle condizioni pattuite e riaffermando il principio di autonomia negoziale nei contratti pubblici di durata.

