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Consip ottiene ragione sulla clausola di revisione prezzi nella gestione energia Sicilia


Pubblicato il: 1/13/2026

Gli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo hanno rappresentato Rekeep S.p.A.; l’avvocato Antonino Ignazzitto ha assistito Ersu di Palermo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/2026 (n. 593/2024 Reg. Ric.), ha accolto l'appello di Consip S.p.A. contro la sentenza del TAR Lazio (n. 12914/2023). Il contenzioso vedeva contrapposte Consip, Rekeep S.p.A. e l'Ersu di Palermo e riguardava la clausola di revisione dei prezzi del contratto per il Servizio Integrato Energia (SIE 3) – Lotto 11 (Sicilia), stipulato nel 2013 dopo gara pubblica.

La controversia nasce dalla contestazione sollevata da Rekeep S.p.A. ed Ersu di Palermo circa il funzionamento della formula di revisione prezzi fissata all’art. 12.7 del Capitolato Tecnico della Convenzione, che prevedeva l’aggiornamento dei corrispettivi tramite l’indice dei prezzi unitari pubblicato da ARERA. In particolare, durante il forte incremento dei costi energetici nel 2021-2022 e la contestuale riduzione dell’IVA imposta dal legislatore, il metodo di calcolo (inclusivo delle imposte nella formula revisionale) è stato ritenuto da Rekeep idoneo a produrre distorsioni nell’equilibrio contrattuale. Rekeep ha pertanto impugnato gli atti applicativi della clausola revisionale e la sentenza TAR gli aveva dato ragione per violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, imponendo una diversa istruttoria e dichiarando inammissibile l’accertamento del diritto alla revisione in loro favore.

Consip ha proposto appello sostenendo la legittimità della clausola revisionale, evidenziando che l’indice ARERA costituisce parametro oggettivo, rappresentativo delle dinamiche di mercato, e che la revisione era stata effettuata come previsto. L’Ersu di Palermo ha chiesto l’accoglimento dell’appello, mentre Rekeep S.p.A. ne ha chiesto il rigetto.

Il Consiglio di Stato, richiamando sentenze analoghe (n. 1013 e 1014/2025), ha ritenuto che la clausola sulla revisione dei prezzi contemplava il necessario riferimento normativo (art. 115 d.lgs. 163/2006), la periodicità, l’istruttoria su dati ufficiali e la valorizzazione dell’autonomia negoziale delle parti. Per il Collegio, non spettava al giudice sostituirsi alle parti modificando il senso chiaro della clausola revisionale, né era stata provata una condizione di alterazione intollerabile e imprevedibile dell’equilibrio contrattuale. Inoltre, il solo aumento del costo del gas non costituisce motivo sufficiente per rinegoziare unilateralmente le condizioni pattuite né per disapplicare la norma pattizia in assenza di documentazione adeguata.

La decisione risulta favorevole a Consip: il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, confermando la piena conformità della clausola revisionale all’art. 115 d.lgs. 163/2006 e respingendo il ricorso introduttivo di Rekeep S.p.A.. Le spese sono state compensate, vista la complessità interpretativa e la novità delle questioni trattate. Economicamente e giuridicamente, la decisione riafferma che la revisione dei prezzi rimane applicabile secondo le condizioni contrattuali originarie, senza diritto per il fornitore a ulteriori corrispettivi o rimodulazioni.