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Consip ottiene la riforma della sentenza sulla clausola revisionale nei servizi energetici


Pubblicato il: 1/13/2026

Gli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni hanno assistito Siram S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12/2026 (R.G. 611/2024), ha accolto l'appello proposto da Consip S.p.A. contro Siram S.p.A., oggetto di controversia relativa all'applicazione della clausola di revisione prezzi nel contratto per il Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia (MIES 2), Lotto 10, bandito nel 2014 e aggiudicato nel 2020 a Siram. Al centro della disputa la legittimità della formula revisionale ancorata ai prezzi unitari del gas naturale ARERA come previsto dal Capitolato Tecnico.

La vicenda prende avvio dal consistente incremento dei prezzi del gas dal secondo semestre 2021. Siram S.p.A. ha contestato la clausola revisionale della Convenzione sostenendo che, in presenza della riduzione di alcuni oneri generali di sistema, la formula adottata avrebbe perso la funzione di mantenimento dell’equilibrio negoziale, determinando effetti distorsivi sul canone e quindi sull’equilibrio sinallagmatico tra le parti.

Dopo l’aggiudicazione della gara e la stipula della Convenzione nel 2020, dal IV trimestre 2021 le revisioni operate da Consip hanno dato origine al ricorso di Siram davanti al TAR Lazio, che ha accolto la domanda d’annullamento per violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006.

Il giudizio di primo grado (TAR Lazio n. 12915/2023) aveva rilevato il difetto di istruttoria e ritenuto che la revisione prezzi non tutelasse appieno la capacità del contratto di assorbire le oscillazioni eccezionali del mercato energetico, accogliendo l’istanza di annullamento presentata da Siram. Consip, insoddisfatta dell’esito, ha proposto appello, sostenendo la correttezza dell’applicazione automatica dell’indice ARERA, la piena accettazione della clausola da parte degli operatori economici e la sua conformità al dettato normativo.

La decisione del Consiglio di Stato si fonda su alcuni elementi chiave: la natura inderogabile ma non puntualmente prescrittiva dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, la trasparenza e oggettività dell’indicizzazione dei prezzi al parametro ARERA, e il pieno rispetto della volontà negoziale delle parti vincolate dal capitolato.

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che la clausola revisionale della Convenzione fosse conforme ai principi normativi e che l’automatismo previsto non introducesse effetti irragionevoli o distorsivi, anche in presenza di oscillazioni notevoli del prezzo del gas, ritenute fisiologiche nel comparto energetico. Di rilievo anche la necessità, per chi invochi la ristrutturazione del sinallagma contrattuale, di dimostrare un’alterazione effettiva, intollerabile e imprevedibile dei costi, circostanza non riscontrata nei fatti. Sul piano pratico, il Consiglio di Stato ha quindi riformato la decisione di primo grado, respingendo integralmente il ricorso introduttivo di Siram S.p.A. e riconoscendo la legittimità delle modalità di revisione prezzi adottate da Consip.

Le spese di lite sono state compensate in considerazione della novità e complessità della questione affrontata. La pronuncia cristallizza l’orientamento per cui clausole di revisione prezzi fondate su parametri ufficiali e liberamente accettate dalle parti resistono a contestazioni basate su eccezionali variazioni di mercato, in assenza della prova di squilibri imprevedibili ed intollerabili.