Consorzio Ciro Menotti confermato aggiudicatario sui lavori alla Farnesina
Pubblicato il: 1/13/2026
L’avvocato Sergio Caracciolo ha assistito il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A.; gli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano hanno rappresentato ICR Impianti e Costruzioni S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha definito con sentenza n. 13/2026 il contenzioso iscritto al n. 3687/2025 tra il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. e ICR Impianti e Costruzioni S.r.l., relativo alla gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del Palazzo della Farnesina a Roma (CIG: A039AFBBB6), dall’importo a base di gara di oltre 10 milioni di euro.
La procedura era stata indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per conto del Ministero degli Affari Esteri. La controversia è sorta a seguito dell’esclusione dalla gara di ICR Impianti e Costruzioni S.r.l., originariamente posizionata al primo posto in graduatoria, motivata dalla mancata valorizzazione economica delle migliorie proposte nell’elenco prezzi allegato all’offerta tecnica.
Tale circostanza ha determinato l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al Consorzio Ciro Menotti. ICR ha impugnato l’esclusione e, nel corso del giudizio davanti al TAR Lazio, il Consorzio ha presentato a sua volta ricorso incidentale lamentando che ICR fosse comunque priva dei requisiti di qualificazione.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 4807/2025, aveva dichiarato irricevibile il ricorso incidentale del Consorzio per tardività e accolto il ricorso principale di ICR, annullando la sua esclusione e il conseguente provvedimento di aggiudicazione all'attuale appellante. A seguito di tale esito, il Consorzio Menotti ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato sollevando, tra le altre, questioni sulla corretta individuazione del termine per la proposizione del ricorso incidentale e sulla legittimità dell’esclusione di ICR per violazione della lex specialis della gara.
Il Consiglio di Stato, sulla base della peculiare cronologia dei fatti (la notifica dell’aggiudicazione, la presentazione e la soddisfazione dell’istanza di accesso e il successivo deposito del ricorso incidentale), ha confermato la statuizione del TAR sull’irricevibilità del ricorso incidentale, ritenendolo effettivamente notificato oltre il termine decadenziale. In relazione alla seconda questione, il Collegio ha ribadito che l’indicazione di un valore pari a zero per alcune migliorie non costituisce automatica causa di esclusione, laddove una simile conseguenza non sia chiaramente prevista dalla lex specialis e interpretando la disciplina di gara secondo i criteri letterale e sistematico previsti dal codice civile, privilegiando l’ammissione piuttosto che l’esclusione dei concorrenti in caso di dubbio.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Consorzio Ciro Menotti, confermando integralmente la sentenza del TAR Lazio.
Le spese sono state compensate tra le parti, stante la complessità della vicenda. La decisione consolida l’orientamento giurisprudenziale che tutela la partecipazione e la par condicio nelle gare pubbliche, imponendo una lettura sistematica e non formalistica della disciplina di gara. Nessuna modifica alla posizione aggiudicataria, dunque, mentre resta confermata la validità della precedente pronuncia di primo grado.

