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Sea Eye E.V. al CdS: inammissibile la revocazione sul caso Alan Kurdi


Pubblicato il: 1/13/2026

Gli avvocati Andrea Mozzati ed Enrico Mordiglia hanno rappresentato Sea Eye E.V.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso per revocazione iscritto al n. 3647/2025 R.G., avanzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Capitaneria di Porto di Olbia nei confronti di Sea Eye E.V., associazione non governativa tedesca. La controversia trae origine dal fermo amministrativo della nave Alan Kurdi, soccorritrice di migranti nel Mediterraneo, avvenuto nell’ottobre 2020 e già oggetto di un articolato contenzioso amministrativo culminato nella sentenza n. 8318/2024.

Il caso ha visto, inizialmente, Sea Eye E.V. impugnare presso il TAR Sardegna il provvedimento della Capitaneria di Porto di Olbia che, con una “notice of detention for the master” (avviso di fermo al Comandante), bloccava la nave Alan Kurdi dopo un’operazione di salvataggio di 133 persone al largo della Libia. L’avvio del fermo era collegato alla riscontrata presenza di irregolarità tecniche e operative, mentre la nave risultava destinata a “servizi speciali” secondo il certificato di classe tedesco. La ONG lamentava l’impossibilità di svolgere la propria attività e danni patrimoniali collegati al blocco. Il TAR aveva dapprima accolto una richiesta cautelare per spostare la nave fino a un porto spagnolo per lavori di adeguamento, ma successivamente aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dopo che le carenze erano state sanate e la nave re-ispezionata nel 2021.

Sea Eye E.V. era ricorsa in appello lamentando vizi motivazionali nella pronuncia del TAR, sostenendo che i rilievi della Capitaneria non giustificassero il fermo né l’interferenza dello Stato italiano sulle certificazioni tedesche. Con sentenza n. 8318/2024 il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello, dichiarando l’illegittimità del fermo per carente motivazione e sottolineando, anche sulla base della sentenza della Corte di giustizia UE del 2022, l’impossibilità di imporre controlli supplementari o reclasificazioni da parte dello Stato di approdo rispetto ai certificati dell’autorità di bandiera.

Contro quest’ultima pronuncia il Ministero delle infrastrutture e la Capitaneria di Porto di Olbia hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo un presunto errore di fatto sul mancato esame di ulteriori carenze tecniche non impugnate da Sea Eye E.V., che sarebbero state comunque idonee a giustificare il fermo della nave e quindi l’improcedibilità del ricorso originario.

Il Consiglio di Stato, ripercorrendo i presupposti giurisprudenziali del rimedio revocatorio, ha rimarcato come l’errore di fatto rilevante debba riguardare la pura percezione materiale degli atti e non può consistere in una diversa valutazione od interpretazione delle risultanze processuali. La sentenza impugnata ha invece effettivamente motivato sulla questione delle ulteriori carenze, escludendo che esse potessero legittimare un fermo nave in difformità rispetto alle competenze sul classamento del natante spettanti allo Stato di bandiera.

Accertata la natura eminentemente giuridica della censura proposta e l’assenza dei presupposti per un vizio revocatorio, il Consiglio di Stato con sentenza n. 56/2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero e della Capitaneria. La decisione comporta la stabilità dell’accertamento di illegittimità del fermo della nave Alan Kurdi, confermando l’impossibilità per lo Stato italiano di discostarsi in modo autonomo da certificazioni e classamenti rilasciati dalla Germania. Le spese sono state compensate considerata la complessità e la novità delle questioni affrontate.