Empower Italia ottiene conferma del riconoscimento agli incentivi energetici
Pubblicato il: 1/14/2026
Gli avvocati Emilio Sani e Valentina Petri hanno assistito Empower Italia S.r.l.; gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.
Il contenzioso affrontato dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 82 del 2026 (ricorso n. 3482/2025), ha visto contrapposti Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ed Empower Italia S.r.l.
Il procedimento trae origine dall’impugnazione da parte di GSE della pronuncia del TAR Lazio (n. 3670/2025), che aveva annullato un provvedimento di decadenza emesso dal GSE nei confronti di Empower Italia riguardo a un progetto di efficientamento energetico. La controversia ha riguardato la revoca, disposta dal GSE con nota del 3 agosto 2022, degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica già riconosciuti a Empower Italia nel 2018. La revoca era stata disposta a seguito di una procedura di verifica, attivata per presunte irregolarità nella documentazione presentata da Empower Italia, la quale non avrebbe prodotto alcuni documenti richiesti in fase di controllo. Empower Italia aveva quindi presentato ricorso contro tale decisione, sostenendo che la revoca fosse stata adottata oltre i termini previsti dalla normativa applicabile.
Nel primo grado di giudizio, il TAR Lazio aveva rilevato l’intervenuta decadenza del potere del GSE alla luce della modificata disciplina in tema di annullamento d’ufficio: in particolare, la modifica legislativa del 2021 aveva ridotto a dodici mesi il termine per l’esercizio del potere di annullamento, laddove il provvedimento di riconoscimento dell’incentivo risaliva al 2018 e il provvedimento di decadenza era sopraggiunto solo nel 2022, ben oltre il limite temporale.
Il TAR aveva inoltre escluso la presenza di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci tali da permettere il superamento dei termini. Nel ricorso in appello, il GSE ha sostenuto la tesi della sussistenza di un potere di controllo immanente, non soggetto ai limiti temporali introdotti dalla novella dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e dalla disciplina dell’annullamento d’ufficio. Ha inoltre contestato la ricostruzione in merito alla necessità, in presenza di omessa produzione documentale da parte del privato, di un’esplicita motivazione relativa a false dichiarazioni.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’interpretazione del TAR, ribadendo che dal 2020 il legislatore ha inteso sottoporre i poteri di controllo e revoca del GSE ai limiti generali dell’annullamento d’ufficio, quindi al rispetto dei termini previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Nel caso specifico, il GSE aveva esercitato tale potere ben oltre i limiti temporali stabiliti dalla normativa vigente ratione temporis e non aveva dimostrato che il provvedimento di concessione dell’incentivo fosse stato viziato da false rappresentazioni dei fatti. In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal GSE, confermando la decisione di annullamento del provvedimento di revoca e garantendo a Empower Italia S.r.l. la conservazione degli incentivi già riconosciuti; le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
La sentenza rafforza il principio del rispetto dei termini procedimentali da parte delle amministrazioni nel riesame degli atti attributivi di benefici economici.

