Il Consiglio di Stato conferma le ragioni del GSE sul frazionamento degli impianti fotovoltaici
Pubblicato il: 1/14/2026
L'avvocato Carlo Comandè ha assistito Altomonte FV S.r.l.; gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 83/2026 (n. 3095/2025 RG), ha deciso sull’appello proposto da Altomonte FV S.r.l., assistita dall’avvocato Carlo Comandè, contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese. L’appello riguardava la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III stralcio, n. 17246/2024.
La controversia trae origine dagli atti con cui il GSE aveva dichiarato la decadenza dell’impianto fotovoltaico di Altomonte FV, sito nel Comune di Acerra e subentrato dalla Colbuccaro Fotovoltaica S.r.l., dal diritto alle tariffe incentivanti concesse ai sensi del d.m. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia), disponendo inoltre il recupero degli incentivi ritenuti indebitamente percepiti e rigettando l’istanza di autotutela della società. Il GSE aveva ravvisato un artato frazionamento della potenza degli impianti, voluto per eludere la normativa vigente e beneficiare di tariffe maggiori riservate ai “piccoli impianti”. L’importo complessivo degli incentivi oggetto di recupero ammontava a oltre 1,1 milioni di euro.
La vicenda giudiziaria si era articolata attraverso ricorsi introduttivi e per motivi aggiunti davanti al TAR Lazio, che aveva in parte accolto e in parte respinto le domande della società, annullando solo il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, ma confermando la decadenza dalle tariffe incentivanti e il recupero delle somme. L’appello è stato fondato su tre motivi principali: la natura e la corretta applicazione dei provvedimenti di decadenza e dell’autotutela; l’asserita assenza di artato frazionamento degli impianti; la valutazione della ragionevolezza del termine per l’adozione del provvedimento di decadenza.
Il Consiglio di Stato ha approfondito la distinzione tra l’annullamento d’ufficio per autotutela e la decadenza sui benefici già accordati, stabilendo che nel caso di specie il provvedimento del GSE non fu una mera rivalutazione di dati già noti, ma l’esito di un nuovo procedimento istruttorio attivato a seguito di acquisizione di nuovi elementi. Riguardo al presunto frazionamento, il Collegio ha ribadito che il divieto di frazionamento artato trova fondamento nel principio generale di abuso del diritto, e che i molteplici elementi della vicenda (frazionamento catastale, assetti societari, sincronia delle pratiche edilizie e condivisione delle infrastrutture) costituivano segnali chiari di un’operazione elusiva della normativa di settore. Sulla tempistica dei provvedimenti, è stato confermato che la disciplina sul termine ragionevole, introdotta dal d.l. n. 76/2020, non si applica retroattivamente a procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Altomonte FV S.r.l., confermando la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e il recupero degli incentivi percepiti. Sul piano economico la società rimane privata del rilevante beneficio tariffario (oltre 1,1 milioni di euro già recuperati in compensazione dal GSE), e giuridicamente si afferma la necessità di rispettare sia la lettera che lo spirito delle norme incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Altomonte FV S.r.l. è stata inoltre condannata al pagamento di € 2.000 più accessori per spese di giudizio a favore del GSE.

