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Punto Zero conferma l'esito della gara microinfusori davanti al Consiglio di Stato


Pubblicato il: 1/14/2026

Gli avvocati Emanuela Antonella Barison e Manuela Caporale hanno assistito Bioseven. L'avvocato Valerio Tallini ha rappresentato Punto Zero s.c. a r.l.; l'avvocato Elio Leonetti ha assistito Abbott S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 87/2026 (ric. n. 3870/2025), si è pronunciato sul ricorso presentato da Bioseven avverso Punto Zero S.C. a r.l. e Abbott S.r.l., relativo alla procedura CIG A03DE8CDA5 per la fornitura di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio e materiali di consumo alle Aziende sanitarie della Regione Umbria.

L'appello ha avuto ad oggetto la riforma della decisione del TAR Umbria n. 312/2025, che aveva già negato le pretese di Bioseven in relazione al lotto 6 della gara. La vicenda trae origine dalla determinazione del 18 ottobre 2024 con cui Punto Zero s.c. a r.l. ha approvato le graduatorie finali della gara e aggiudicato il lotto 6, fra gli altri, ad Abbott S.r.l., escludendo Bioseven secondo il meccanismo c.d. “N-1”. Bioseven aveva contestato l'esclusione e l'idoneità tecnica del prodotto presentato da Abbott, ritenendo il dispositivo privo della funzione di "allarme predittivo", richiesta dalla documentazione di gara.

La società appellante aveva inoltre richiesto la declaratoria di inefficacia del contratto o, in subordine, il risarcimento del danno. In primo grado, il TAR Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso di Bioseven, sulla base del "principio di invarianza" di cui all'art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023: anche a seguito di una possibile esclusione di Abbott, la posizione di Bioseven nella graduatoria non sarebbe comunque mutata, non potendo accedere all'accordo quadro.

Il TAR ha comunque ritenuto la domanda infondata anche nel merito. Bioseven ha proposto appello, deducendo, tra l'altro, la violazione dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, lamentando una difettosa applicazione delle regole sulla composizione della graduatoria e la mancata esclusione di Abbott dalla procedura per assenza di un requisito tecnico essenziale. Punto Zero ha eccepito, tra le altre cose, l'inammissibilità del ricorso per mancato coinvolgimento in giudizio degli ulteriori aggiudicatari. Il Consiglio di Stato ha però ritenuto di prescindere da questo profilo, soffermandosi sul merito.

Il collegio ha confermato la fondatezza della statuizione di inammissibilità del TAR, ribadendo che il principio di invarianza vieta il ricalcolo delle medie e dei punteggi nella procedura anche a seguito di una pronuncia giurisdizionale: la posizione dell'appellante, quinta in graduatoria in una procedura che aggiudicava ad un numero di operatori pari a quello delle offerte valide meno una, non sarebbe, in nessun caso, risultata utile. Si esclude quindi l'interesse concreto a ottenere l'esclusione di Abbott, mancando qualsiasi concreta prospettiva di mutamento della posizione di Bioseven in graduatoria.

La domanda formulata in appello, inoltre, risultava infondata anche perché, in fatto, si basava unicamente su una riparametrazione dei punteggi economici, senza adeguata dimostrazione degli effetti sui punteggi tecnici.

Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando Bioseven al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese di giudizio per un totale di 4.000 euro oltre accessori, secondo la regola della soccombenza.

La decisione determina la cristallizzazione degli esiti della procedura, confermando l'aggiudicazione ad Abbott e la piena efficacia degli effetti economici e giuridici degli atti impugnati.