So.Re.Sa. e le parti resistenti vincono sull'improcedibilità dell'appello di Romeo Gestioni
Pubblicato il: 1/15/2026
Gli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli hanno assistito Romeo Gestioni S.p.A.; gli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata hanno rappresentato Edison Next Government S.r.l.; l'avvocato Felice Laudadio ha difeso Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.); gli avvocati Domenico Greco e Pierpaolo Salvatore hanno assistito Coopservice Soc. Coop. P. A.; gli avvocati Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone hanno difeso l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 88/2026 (ricorso n. 5596/2025), è stato chiamato a decidere sull’appello presentato da Romeo Gestioni S.p.A. contro la sentenza del TAR Campania n. 5097/2025. La controversia riguarda le determinazioni adottate, nell’ambito di una complessa procedura amministrativa (CIG 9399686246 e 9399687319), dalla Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.), dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e da quella Napoli 2 Nord, con l’intervento di Edison Next Government S.r.l. e Coopservice Soc. Coop. P. A.
La vicenda ha origine dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4701/2024 che aveva annullato la gara in oggetto. In esecuzione di questa sentenza, la stazione appaltante aveva proceduto all’annullamento delle convenzioni stipulate medio tempore, atti impugnati con nuovi ricorsi. Tuttavia, il Tribunale delle Imprese di Napoli, con ordinanza del 22 luglio 2024, aveva riconosciuto la validità delle convenzioni, portando So.Re.Sa. ad adottare successive determinazioni in coerenza con tale linea. Ulteriori ricorsi hanno poi animato la controversia su questi nuovi atti.
La sentenza TAR Campania n. 5097/2025, favorevole a Edison Next Government S.r.l., aveva annullato alcune determinazioni di So.Re.Sa. e delle ASL, decisione impugnata da Romeo Gestioni S.p.A. in appello. Nel frattempo, il Tribunale delle Imprese di Napoli, con decisione dell’11 luglio 2025, mutava la precedente ordinanza, generando un nuovo atto di So.Re.Sa. (determinazione n. 225 del 14 luglio 2025) che sostituiva quello oggetto del giudizio.
L’appellante Romeo Gestioni S.p.A. aveva eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, la sopravvenuta improcedibilità per mancata impugnazione del nuovo provvedimento e l’assenza di interesse delle parti avverse, oltre ad altre doglianze tecniche sulla procedura e sulla posizione delle controparti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello improcedibile in virtù della sopravvenuta inutilità della controversia, determinata dal nuovo assetto degli atti amministrativi formalizzato nel luglio 2025, e dalla successiva dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della stessa Romeo Gestioni. Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza di cause per la compensazione delle spese, condannando Romeo Gestioni S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le parti appellate costituite per un totale di 8.000 euro oltre accessori di legge.
La decisione comporta la definitiva improcedibilità dell’appello e sancisce la solidità degli atti amministrativi adottati da So.Re.Sa. e dagli altri enti resistenti, con conseguente regime di spese interamente a carico dell’originaria appellante Romeo Gestioni S.p.A.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Giuseppe Ceceri - Ceceri Giuseppe
Antonio Nardone - Ceceri Giuseppe
Francesco Fimmanò - Fimmano' Studio Legale
Felice Laudadio - Laudadio Felice
Pierpaolo Salvatore Pugliano - Pugliano Pierpaolo Salvatore
Federico Dinelli - Studio Legale Dinelli
Andreina Degli Esposti - Villata, Degli Esposti e Associati
Riccardo Villata - Villata, Degli Esposti e Associati

