Wind Tre respinge il diniego sugli impianti di telefonia a Porto Tolle
Pubblicato il: 1/15/2026
L'avvocato Francesco Carricato ha rappresentato il Comune di Porto Tolle. L'avvocato Giuseppe Sartorio ha assistito Wind Tre S.p.A.
Il contenzioso esaminato dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato (sentenza n. 91/2026, nrg 9571/2024) ha visto contrapposti il Comune di Porto Tolle e la società Wind Tre S.p.A., oggetto di appello contro la sentenza del Tar Veneto n. 2351/2024 relativa al diniego comunale all’installazione di un impianto di telefonia mobile in località Pila.
Il ricorso nasce dall’impugnazione dei provvedimenti con cui il Comune aveva negato l’autorizzazione richiesta da Wind Tre il 3 marzo 2022, inserita nel Piano di sviluppo della rete presentato dall’operatore.
La vicenda trae origine dalla domanda di Wind Tre per la realizzazione di un impianto di telefonia, conclusasi con un preavviso di diniego motivato dall’assenza dell’area prescelta fra quelle individuate dal Piano comunale per le stazioni radio base. Successivamente, il provvedimento di archiviazione si è basato sul Regolamento comunale del luglio 2019, che disciplinava i criteri localizzativi per simili infrastrutture e vietava di fatto l’installazione fuori dalle aree già individuate. In sede di riesame disposto dal Tar, il Comune ha confermato il diniego nonostante vari pareri favorevoli degli enti coinvolti (ARPAV, Ente Parco, Soprintendenza, Comune stesso per l’autorizzazione paesaggistica e V.I.N.C.A.).
Il Tar Veneto aveva accolto in parte il ricorso di Wind Tre, rilevando come il Regolamento producesse, in concreto, un divieto generalizzato anziché semplicemente criteri preferenziali ed estendendo l’illegittimità già dichiarata in precedenti giudizi amministrativi sulle medesime norme regolamentari.
Il Tar aveva ritenuto infondati sia il rigetto basato sulla mancata inclusione del sito sia il perfezionamento del silenzio assenso invocato da Wind Tre, ma aveva annullato i provvedimenti comunali viziati dall’applicazione delle norme ritenute illegittime.
Nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, il Comune ha riproposto le proprie doglianze, sostenendo la legittimità e la ragionevolezza del Regolamento fondato su un’istruttoria tecnica approfondita e la previsione di siti preferenziali. Wind Tre, dal canto suo, ha insistito sulla natura illegittima del diniego e sulle criticità connesse alla normativa regolamentare. Il Consiglio di Stato ha però confermato l’orientamento del Tar: le disposizioni che vincolano l’insediamento solo a pochi siti si traducono, in violazione della disciplina nazionale urbanistica, in un divieto generalizzato contrario ai principi che garantiscono la capillarità delle reti di comunicazione elettronica.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha rigettato la domanda di Wind Tre circa la formazione del titolo per silenzio assenso dopo il remand istruttorio, ritenendo che tale meccanismo non operi successivamente a un supplemento di istruttoria giudiziale. In conclusione, l’appello principale del Comune e quello incidentale di Wind Tre sono stati entrambi respinti. Si conferma così l’illegittimità dei provvedimenti comunali basati sul Regolamento locale, mentre le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Sul piano giuridico, la sentenza rafforza il principio per cui gli enti locali devono evitare strumenti pianificatori che, di fatto, neghino l’installazione di impianti di comunicazione per motivi urbanistici non motivati da concrete e differenziate esigenze di governo del territorio.

