L'Antitrust ottiene la revisione della sentenza sul calcio giovanile contro FIGC
Pubblicato il: 1/15/2026
Gli avvocati Gennaro Terracciano e Giancarlo Viglione hanno rappresentato la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2026 (n. 102/2026, n. 3965/2025 reg. ric.), ha accolto l'appello dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro la decisione precedente del TAR Lazio relativo a presunte condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nell’organizzazione delle competizioni calcistiche giovanili e amatoriali.
La vicenda giudiziaria vedeva la FIGC opporsi ad una sanzione antitrust di oltre 4,2 milioni di euro irrogata per abuso di posizione dominante a sfavore degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle associazioni affiliate, con effetti su tutto il mercato giovanile calcistico italiano. Il procedimento si era originato dalla denuncia di un ente di promozione sportiva che aveva segnalato all’AGCM comportamenti FIGC volti a impedire la partecipazione dei suoi tesserati a tornei amatoriali organizzati dagli EPS, nonostante la mancanza di una normativa specifica che lo vietasse.
La questione nasce dall’interpretazione che la FIGC aveva dato delle regole in materia di competizioni giovanili, portando a preclusioni e limitazioni, anche tramite comunicati ufficiali e mancate convenzioni, alla partecipazione delle società affiliate agli eventi EPS.
L’AGCM aveva qualificato tali condotte come una strategia unitaria e complessa per limitare la concorrenza nel settore, aumentando il numero di tesserati FIGC a discapito degli EPS. La sanzione impugnata nasceva proprio da questo assetto.
La FIGC, tramite i suoi difensori, aveva contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo che l’assetto regolatorio adottato fosse conforme ai principi e alle esigenze di tutela della salute e dell’integrità degli atleti minori, come richiamato anche da criteri medicali e dal regolamento CONI, negando l’abuso di posizione dominante e la portata anticoncorrenziale delle proprie scelte organizzative.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 3409/2025, aveva accolto il ricorso FIGC, annullando la sanzione e sostenendo l’inesistenza dei presupposti di abuso ex art. 102 TFUE. Tuttavia, l’Autorità Antitrust aveva proposto appello articolando una serie di motivi che spaziavano dalla configurazione dei mercati rilevanti agli effetti pratici delle regole imposte dalla Federazione.
L’elemento determinante per il Consiglio di Stato è stato l’ampiezza della regolazione FIGC, che in realtà ha imposto restrizioni non solo all’attività agonistica, come previsto dal regolamento CONI, ma anche a quella amatoriale e promozionale, superando i limiti normativi fissati per motivi di salute. La sentenza chiarisce che la sola circostanza della mancata impugnazione interna delle regole federali dagli EPS o dalle società affiliate non può costituire esimente rispetto alla valutazione anticoncorrenziale della condotta.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che il modello di convenzione proposto dalla FIGC fosse unilateralmente limitativo e che l’adattamento del regolamento CONI per motivi di «peculiarità calcistiche» non potesse giustificare anni di inattività convenzionatoria e l’imposizione di regole più restrittive rispetto a quanto necessario. Sul piano giuridico, la decisione evidenzia che la disciplina unionale in materia di abuso di posizione dominante non può ritenersi inoperante per il solo fatto che siano coinvolti organismi sportivi e che la tutela della salute dei giovani atleti non giustifica, da sola, divieti o autorizzazioni che eccedano quanto oggettivamente richiesto. La nozione federale di "agonismo", rigidamente fissata su base anagrafica, secondo il Consiglio di Stato non ha fondamento normativo, essendo necessario un criterio sostanziale legato alle caratteristiche della prestazione sportiva. Anche la discrezionalità federale nelle autorizzazioni agli EPS è risultata priva di criteri trasparenti e proporzionati.
Con la pronuncia il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR, riconoscendo la correttezza dell’operato dell’AGCM, e confermando sia l’abuso di posizione dominante da parte di FIGC sia la sussistenza di effetti restrittivi sulla concorrenza, specificando che non è necessaria la prova di effetti concreti ma la potenzialità escludente delle condotte. Il ricorso introduttivo della FIGC è stato respinto, è stata confermata la sanzione, mentre le spese di lite del doppio grado sono state compensate tra le parti per la complessità delle questioni trattate. La decisione rappresenta un rilevante precedente nell’applicazione delle regole antitrust al settore sportivo in Italia.

