Agenzia Mobilità Piemontese prevale nel contenzioso per i servizi navetta
Pubblicato il: 1/16/2026
Gli avvocati Alessandro Mazza ha rappresentato l’Agenzia della Mobilità Piemontese; gli avvocati Miccoli e Bitetti hanno assistito Bus Company S.p.A.; gli avvocati Stajano e Campagnano hanno difeso Amag Mobilità S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 111/2026 (Rg. 4085/2025), ha definito la controversia riguardante Amag Mobilità S.p.A., gestore del servizio di TPL nella città di Alessandria, contro l’Agenzia della Mobilità Piemontese e la società di trasporto Bus Company S.p.A.
Oggetto del contendere era la determinazione del Direttore dell’Agenzia che, con atto n. 802/2024, aveva autorizzato Bus Company ad esercitare, senza sovvenzioni pubbliche, servizi riservati ai dipendenti dello stabilimento PGI Creazioni di Milano lungo il percorso Alessandria-Valenza.
La vicenda era già stata affrontata dal TAR Piemonte che aveva respinto le pretese della società ricorrente. La questione ha avuto origine dalla decisione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese di autorizzare, su iniziativa privata e senza oneri pubblici, un servizio navetta destinato esclusivamente ai dipendenti PGI.
Amag Mobilità, titolare del servizio TPL locale su medesima tratta, ha impugnato il provvedimento sostenendo che l’attività di Bus Company avrebbe integrato una indebita sovrapposizione con i propri servizi, ledendo un presunto diritto di esclusiva e alterando l’equilibrio economico-finanziario della gestione. In particolare, Amag Mobilità denunciava, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento autorizzatorio e il rischio di captazione dell’utenza.
I giudizi precedenti, in particolare la sentenza n. 598/2025 del TAR Piemonte, avevano già escluso l’esistenza di un diritto di esclusiva in capo ad Amag Mobilità, rilevando che la convenzione di servizio non lo prevedeva in modo espresso.
Il TAR aveva inoltre valorizzato la diversità fra il servizio riservato ai dipendenti (navetta aziendale) e quello di TPL pubblico, rilevando l’assenza di effettiva sovrapposizione e il mancato pregiudizio sull’equilibrio economico del gestore pubblico.
La pronuncia odierna del Consiglio di Stato conferma integralmente tali valutazioni, chiarendo che la normativa europea (Regolamento CE n. 1370/2007) e nazionale in materia di concessioni di TPL non attribuisce ex se alcun diritto di esclusiva all’affidatario, salvo che ciò non sia espressamente previsto nel contratto di servizio. I giudici hanno inoltre rilevato la corretta applicazione della L.R. Piemonte n. 1/2000, distinguendo tra servizi aggiuntivi finanziati dagli enti e quelli autorizzati su iniziativa privata, a cui non si applica il divieto di sovrapposizione. Di conseguenza, la “navetta aziendale” di Bus Company, limitata ai dipendenti PGI e caratterizzata da percorso, fermate e utenza distinti, non interferisce né sovrappone il servizio pubblico svolto da Amag Mobilità. È stata altresì respinta ogni presunta incidenza sull’equilibrio economico-finanziario e confermata la non annullabilità del provvedimento per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, in assenza di elementi che avrebbero potuto condizionare la scelta amministrativa.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Amag Mobilità S.p.A., confermando la legittimità dell'operato dell’Agenzia della Mobilità Piemontese nel rilascio dell’autorizzazione a Bus Company S.p.A. Conseguenza diretta della decisione è la condanna di Amag Mobilità alla rifusione delle spese processuali di secondo grado, quantificate in complessivi 4.000 euro a favore di ciascuna delle parti resistenti.

